TITOLO I - DENOMINAZIONE E
SEDE
Articolo 1
Denominazione
A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita
un'associazione denominata "FIAB - FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA
BICICLETTA ONLUS".
Articolo 2
Sede Legale
L'associazione ha sede legale in Milano, via Borsieri 4/e.
TITOLO II - FINALITA'
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 3
Finalità, principi ispiratori e inquadramento giuridico
La FIAB non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità
di solidarietà sociale.
Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente in particolare
promuovendo l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità
e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di
escursionismo rispettosa dell'ambiente.
L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e
nonviolenza; la sua struttura è democratica.
L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del
codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività
dell'associazionismo e del volontariato, nonchè dei principi generali
dell'ordinamento.
Articolo 4
Attività
L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3,
intende:
1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto
semplice, economico ed ecologico;
2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e
politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della
bicicletta;
3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la
sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti, pedoni e
disabili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla
mobilità; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso
improprio del mezzo privato a motore; promuovere un'azione culturale ed
elaborare proposte concrete in tal senso;
4) promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee
per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che
favorisca le relazioni sociali; promuovere un'azione culturale ed
elaborare proposte concrete in tal senso;
5) promuovere l'intermodalità tra bicicletta ed altri mezzi di trasporto
collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del
trasporto ferroviario;
6) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità
escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e
storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra
le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da
parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e
viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed
itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per
realizzare tale finalità;
7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi
privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi
ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le
finalità di cui ai punti precedenti;
8) organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione
professionale, viaggi di studio, attività culturali nelle scuole,
progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti
audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire
l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto
pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;
9) organizzare attività di formazione ed aggiornamento del personale
della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle
direttive e regolamenti dell'Unione Europea;
10) editare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non periodiche,
utili per realizzare le finalità dell'associazione;
11) attuare alcuni servizi od agevolazioni alle associazioni aderenti ed
ai loro Soci, in relazione all'uso abituale o escursionistico della
bicicletta;
12) ottenere per le associazioni aderenti ed i loro Soci speciali
facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in
relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;
13) favorire le associazioni aderenti ed i loro Soci nell'acquisto di
materiali e beni collegati all'attività istituzionale;
14) fornire servizi diversi, corsi di formazione ed aggiornamento e quanto
altro possa essere utile al funzionamento ed alla organizzazione delle
associazioni aderenti;
15) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti
coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale,
operano in difesa dell'ambiente;
16) svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.
Articolo 5
Adesioni ad altri enti ed attività accessorie
La FIAB potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio
permettano il conseguimento degli scopi sociali.
L'associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali,
collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che
svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle
istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei
limiti consentiti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e
successive modifiche ed integrazioni.
TITOLO III - SOCI
Articolo 6
Associazioni aderenti
Sono soci della FIAB le associazioni aderenti.
Possono aderire alla FIAB associazioni che, per obiettivi statutari,
sviluppino attività in favore della bicicletta nel quadro di una politica
della mobilità sostenibile sotto il profilo ambientale, anche se questo
non fosse l'unico loro scopo.
Non possono aderire alla FIAB associazioni con finalità elettorali e di
lucro.
Articolo 7
Domanda di adesione
Per aderire, in prima istanza, le associazioni devono presentare domanda
scritta, dichiarando di condividere le finalità della FIAB e di volervi
aderire osservando il presente statuto.
Alla domanda occorre allegare:
a) il proprio statuto o altro atto attestante l'esistenza
dell'associazione;
b) documentazione relativa all'attività svolta, sempre che l'adesione non
avvenga contestualmente alla fondazione;
c) dichiarazione che, successivamente all'accoglimento della domanda,
salvo intenzione di recedere, l'associazione si impegna a versare
annualmente la quota di adesione.
Il Consiglio Nazionale esamina la documentazione presentata ed il
sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito
all'accoglimento della domanda.
L'eventuale rifiuto di adesione deve essere esplicitamente motivato e reso
pubblico. Contro questa decisione si può presentare ricorso all'Assemblea
Ordinaria che decide definitivamente.
L'adesione, a seguito di ammissione, si perfeziona con il versamento della
quota di adesione.
Articolo 8
Diritti e doveri delle associazioni aderenti
Tutti le associazioni aderenti hanno gli stessi diritti, possono
partecipare alle iniziative promosse dalla FIAB ed intervenire alle
assemblee ordinarie e straordinarie.
Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto,
dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione.
Le associazioni aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del
presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la
quota di adesione.
L'associazione aderente deve ammettere alle proprie iniziative i soci
delle altre associazioni aderenti alla FIAB.
Le associazioni aderenti ed i loro soci che desiderano svolgere attività
di volontariato per la FIAB devono eseguire gli incarichi ricevuti e i
lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni della
FIAB.
Le prestazioni fornite alla FIAB dalle associazioni aderenti e dai loro
soci sono normalmente a titolo gratuito. In caso di necessità la FIAB può
avvalersi di personale dipendente o di prestatori di opera retribuiti nei
limiti della legislazione sulle onlus e sulle associazioni di promozione
sociale.
Articolo 9
Recesso ed esclusione dell'associazione aderente
Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di associazione aderente cessa per:
a) scioglimento dell'associazione;
b) mancato pagamento della quota di adesione annua entro i termini
previsti dal regolamento di cui al punto h) dell'articolo 12, nel qual
caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Nazionale.
Le associazioni recedute o escluse non hanno diritto al rimborso della
quota di adesione annua.
Le associazioni escluse possono opporsi al provvedimento del Consiglio
Nazionale di fronte al Collegio dei Probiviri e, in secondo grado, di
fronte alla successiva Assemblea Ordinaria.
Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.
Articolo 10
Coordinamenti regionali ed interregionali
Le associazioni aderenti di una stessa regione o di regioni confinanti
possono costituire un Coordinamento FIAB regionale o interregionale allo
scopo di realizzare e potenziare a livello decentrato le finalità
statutarie.
La formazione del Coordinamento deve essere comunicata al Consiglio
Nazionale.
Il Coordinamento nomina una propria segreteria e decide proprie regole di
funzionamento.
TITOLO IV - ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Articolo 11
Organi della FIAB
Sono organi della FIAB:
a) l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
b) il Consiglio Nazionale;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori.
Articolo 12
Funzioni dell'Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano della FIAB.
L'Assemblea Ordinaria:
a) determina gli indirizzi generali dell'azione della FIAB per l'anno
successivo e approva le iniziative vincolanti per tutte le associazioni
aderenti;
b) approva o censura l'operato del Consiglio Nazionale uscente;
c) approva il bilancio;
d) elegge i membri scaduti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei
Probiviri e del Collegio dei Revisori;
e) elegge il Presidente;
f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione della FIAB;
g) determina le quote di adesione annue per le associazioni aderenti e, a
valere dalla successiva assemblea, le modalità di calcolo e gli eventuali
criteri di gestione dei voti a disposizione di ogni associazione; tali
voti vengono calcolati in base al numero dei soci dell'associazione
aderente.
h) approva e modifica il regolamento inerente ai diversi aspetti del
funzionamento interno della FIAB, tra i quali: le modalità di
tesseramento dei soci delle associazioni aderenti, la sede operativa, le
adesioni ad altri organismi;
i) su tutto quanto non previsto nell'elencazione che precede e posto alla
sua deliberazione dagli organi competenti.
L'assemblea straordinaria è convocata per eventuali modifiche dello
Statuto e per l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'associazione.
Articolo 13
Partecipazione e voto in Assemblea
Tutte le associazioni aderenti partecipano all'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria, con uno o più rappresentanti.
E' esclusa la partecipazione al voto per delega.
Articolo 14
Convocazione e forme di pubblicità delle Assemblee
L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Nazionale una volta
all'anno entro il mese di aprile e ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità
oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto delle
associazioni aderenti.
Le Assemblee devono essere convocate con preavviso di almeno 30 giorni
mediante lettera circolare a tutte le associazioni aderenti.
Articolo 15
Regolarità di costituzione e svolgimento delle Assemblee
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la
presenza di almeno la metà più uno delle associazioni aderenti, in
seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni aderenti
presenti, salvo quanto diversamente previsto agli articoli 24 e 25.
L'assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio Presidente, diverso dal
Presidente della FIAB, ed un Segretario.
Articolo 16
Pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci e dei rendiconti
Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal
Segretario, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un
libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni,
i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea. Esso resta sempre
depositato presso la sede sociale ed ogni associazione aderente può
consultarlo.
Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviato
per circolare a tutte le associazioni aderenti.
Articolo 17
Consiglio Nazionale e Consiglio di Presidenza
Articolo 17 - Consiglio Nazionale, Consiglio di Presidenza ed incarichi
operativi
Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e da un numero pari di
altri componenti; l'Assemblea Ordinaria ogni due anni, ne delibera il
numero dei componenti e, successivamente alla nomina del Presidente, ne
procede all'elezione.
I membri del Consiglio Nazionale restano in carica due anni e, in caso di
recesso anticipato, vengono sostituiti da coloro che, nell'ultima
assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a
quello degli eletti o, in mancanza di questi ultimi, vanno eletti alla
prima assemblea.
Il Presidente convoca il Consiglio Nazionale almeno una volta ogni tre
mesi ed ogniqualvolta ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
Il Consiglio Nazionale può deliberare solo se è presente più della metà
dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di
parità vale il voto del Presidente.
Il Consiglio Nazionale, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è
investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e
sui criteri da seguire, per il conseguimento degli scopi sociali e per
l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari.
Il Consiglio Nazionale redige i regolamenti per la disciplina dell'attività
della FIAB da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Il Consiglio Nazionale convoca l'assemblea ordinaria e straordinaria. Il
Consiglio Nazionale presenta una relazione sull'attività svolta ed il
bilancio all'Assemblea Ordinaria.
Il Consiglio Nazionale nomina al proprio interno il Vice Presidente, il
Responsabile Amministrativo e il Segretario Organizzativo i quali, con il
Presidente, formano il Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di
Presidenza, sottoposto al controllo del Consiglio Nazionale, è preposto
all'organizzazione ed amministrazione della FIAB e delle sue iniziative.
Sono membri del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i responsabili
dei Coordinamenti Regionali.
Articolo 18
Il Presidente
Il Presidente, che resta in carica per due anni, ha la rappresentanza
legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Nazionale.
In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità
del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume
l'incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva
Assemblea che preveda all'ordine del giorno l'elezione del Presidente.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni
di rappresentanza altri membri del Consiglio Nazionale oppure soci delle
associazioni aderenti.
In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la
tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte
del Consiglio Nazionale.
Articolo 19
Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni
due anni dall'Assemblea Ordinaria per tutte le eventuali controversie,
inerenti al rapporto associativo, tra la FIAB e le associazioni aderenti o
tra diversi organi della FIAB. Il presidente del Collegio dei Probiviri
viene nominato al suo interno.
Articolo 20
Il Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato ogni due
anni dall'Assemblea Ordinaria.
I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in
relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione
annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo. Il
presidente del Collegio dei Revisori viene nominato al suo interno.
Articolo 21
Elettività delle cariche sociali
Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive.
Le cariche dei consiglieri nazionali, dei revisori e dei probiviri sono
gratuite, quelle dei consiglieri di presidenza sono gratuite salvo diversa
delibera dell'assemblea.
TITOLO V - IL PATRIMONIO ED
ESERCIZIO FINANZIARIO
Articolo 22
Patrimonio della FIAB
La FIAB trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento
della propria attività da:
- quote di adesione e contributi delle associazioni aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o
esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di
istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti
all'associazione a qualunque titolo.
Articolo 23
Esercizio finanziario e bilancio
L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio
Nazionale redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea annuale ordinaria.
La proposta di bilancio consuntivo deve essere spedita alle associazioni
aderenti entro 5 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea ordinaria.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a
meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse
direttamente connesse.
TITOLO VI - REVISIONE DELLO
STATUTO E SCIOGLIMENTO
Articolo 24
Revisione dello Statuto
Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate
dall'assemblea straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita
con la presenza della metà più una delle associazioni aderenti in prima
convocazione o qualunque sia il numero delle associazioni presenti in
seconda convocazione.
Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza
qualificata, rappresentata dai tre quarti dei voti delle associazioni
aderenti presenti.
Articolo 25
Scioglimento della FIAB
Lo scioglimento della FIAB è deliberato dall'assemblea straordinaria. In
tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento
almeno tre quarti delle associazioni aderenti.
In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo
patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO VII - SIMBOLO E
COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO
Articolo 26
Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico
Il simbolo della FIAB, che può essere modificato, deve riportare la
dicitura "FEDERAZIONE ITALIANA AMICI DELLA BICICLETTA ONLUS".
E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione
"organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o
dell'acronimo "Onlus".
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 27
Disposizioni finali
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano
applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa
vigente.

Regolamento
della Federazione Italiana
Amici della Bicicletta Onlus
Oltre agli obblighi
statutari, l’assemblea annuale della Fiab ha stabilito con delibere
altri obblighi per le associazioni aderenti. Si riportano pertanto le
parti del regolamento che contengono indicazioni alle quali ogni
associazione aderente è tenuta ad attenersi.
DENOMINAZIONE E
APPARTENENZA
Le associazioni evidenziano
l’appartenenza alla FIAB accostando alla propria denominazione la sigla
e/o il logo FIAB nelle comunicazioni interne ed esterne e nei materiali
prodotti. Le associazioni segnaleranno l’adesione alla Fiab con ogni
altra modalità possibile e ritenuta utile. E’ prevista la possibilità,
per giustificati motivi, di Concordare con il Consiglio nazionale modalità
diverse di assunzione della sigla.
TESSERAMENTO
Ciascuna associazione
aderente dovrà consegnare ai propri soci la tessera della Fiab. In
aggiunta a questa potrà essere mantenuta la tessera locale, che dovrà
però contenere il simbolo della FIAB onlus e la dicitura “aderente alla
FIAB onlus”, stampati o apposti con timbro o adesivo”.
DECADENZA ADESIONE ALLA
FIAB ONLUS
L'Associazione decade
dall’adesione alla Fiab se non corrisponde la quota di adesione entro
l’assemblea ordinaria (che per l’articolo 14 dello statuto è
convocata entro il mese di aprile di ogni anno); ove provveda entro il 31
luglio, l'adesione riprende efficacia senza necessità di deliberare
nuovamente. Oltre quella data l’associazione dovrà ripresentare la
richiesta di adesione se desidera ritornare a far parte della Fiab.
ASSEMBLEE
Le associazioni che non
abbiano ancora corrisposto la quota di adesione per l’anno in corso non
hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.
I delegati delle singole
associazioni alle assemblee Fiab devono essere nominati dal direttivo o
dall’assemblea dell’associazione locale e presentare una delega
scritta, firmata dal loro Presidente.
ALTRI CONTENUTI DEL
REGOLAMENTO FIAB
ADESIONI AD ALTRI ORGANISMI
La FIAB onlus aderisce alla
European Cyclists' Federation (ECF) e alla Confederazione della Mobilità
Sostenibile.
DOMANDE DI ADESIONE ALLA
FIAB onlus
Il Consiglio Nazionale è
tenuto a verificare i requisiti richiesti per l'adesione stabiliti dagli
art. 6 e 7 dello statuto. Poiché tale verifica non è sempre agevole il
Consiglio Nazionale redige un documento esplicativo ed esemplificativo, da
trasmettere ai richiedenti l'adesione, onde acquisire tutte le
informazioni necessarie (e agevolare la presentazione della domanda ai
richiedenti stessi). Ove, seppur in mancanza di uno dei requisiti
richiesti, non sussistano gravi motivi per respingere la domanda, può
sospendere la decisione chiedendo all'associazione di adeguarsi.
INCARICHI OPERATIVI E
CONSIGLIO NAZIONALE
Il Consiglio Nazionale
assegna ai suoi componenti gli incarichi operativi necessari in relazione
alle attività da svolgere. Il Consiglio Nazionale può nominare anche al
suo esterno, tra i soci delle associazioni aderenti, le persone ritenute
più competenti a svolgere incarichi operativi. Queste persone sono
invitate a partecipare agli incontri del Consiglio Nazionale, senza
diritto di voto.
CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Il Consiglio Nazionale convoca almeno una volta all'anno una
"Conferenza dei Presidenti" a cui sono formalmente invitati
tutti i Presidenti delle associazioni aderenti.