CONCESSIONI
URBANISTICO-EDILIZIE IN AREE PERCORSE DAL FUOCO
Un interessante
pronunciamento del TAR Liguria.
Sussiste il divieto
di edificazione per 10 anni (legge 353/2000) anche a seguito
dell’approvazione del Titolo V della Costituzione, ed anche in
assenza del piano regionale contro gli incendi boschivi e del
catasto comunale della aree percorse dal fuoco.
(a cura di Augusto
Atturo)
E’ stata
depositata il 21 febbraio 2003 la Sentenza n.225 (camera di
consiglio del 9 febbraio) del TAR Liguria, che ha annullato la
concessione edilizia del 31/7/2002 del Comune di Levanto alla
società Multiprogress per l’edificazione del club hotel “Vallesanta”,
sulla costa di Levanto, in area già percorsa dal fuoco nel 1999,
ed in violazione della legge quadro in materia di incendi boschivi
353/2000 ,che vieta attività edificatorie per 10 anni nelle zone
percorse dal fuoco.
Comune e Provincia
di La Spezia sono state condannate a rifondere le spese di
giudizio sia al locale comitato di cittadini che avevano impugnato
la concessione edilizia comunale, sia alle associazioni WWF e
Legambiente che erano successivamente intervenute in giudizio.
Sono state smentite
le valutazioni degli uffici della Provincia di La Spezia, che
ritenevano prevalente una legge regionale del 1999 in materia di
forestazione, rispetto ad una legge dello stato del 2000 che
vincola a livello edificatorio per 10 anni le aree boscate
percorse dal fuoco.
Secondo i giudici
del TAR Liguria ”la potestà legislativa concorrente sussiste
per varie materie, fra le quali alcune in ipotesi possono
ricomprendere una parte dell’ambito tutelato dalla disposizione
in oggetto: urbanistica, agricoltura e foreste. Peraltro, tale
potestà legislativa deve sempre essere esercitata ed inquadrata
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato: orbene, questi ultimi nel caso di specie risultano espressi
dalla legge 353, non solo per la previsione specifica e letterale
di cui all’art. 1 comma 1 (a tenore della quale appunto le
disposizioni della presente legge sono finalizzate alla
conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo
nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e
costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione), ma anche alla luce della natura
delle disposizioni stesse, costituenti diretta applicazione di
principi superiori dell’ordinamento previsti e tutelati dagli
artt. 2, 9 e 32 Cost.: ciò giustifica altresì la richiamata
previsione dell’intervento sanzionatorio di livello penale.”.
In sostanza non ci
si può appellare alla recente riforma del titolo V della
Costituzione (attribuzione nuove competenze alle regioni in campo
urbanistico), per sostenere che lo Stato non può legiferare in
modo prevalente per quelle che sono TUTTORA proprie competenze
esclusive in materia di tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.

REPUBBLICA ITALIANA
R.G.R. 839/2002
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO N. 225 SENT.
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria, sezione prima, ANNO 2003
composto dai
Magistrati:
- Renato Vivenzio -
Presidente
- Giuseppe
Petruzzelli - Consigliere
- Davide Ponte –
I° Referendario - rel. est.
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n.
839\2002 R.G. proposto da Taddio Margherita, Acerbis Lodovico,
Boggiali Roberto, Toscani Maria Rosa, Boffi Pier Ugo, Graziano
Olimpia, Pansardi Anna, Camera Enzo, Pellegrini Giancarlo, Bogza
Nicole, Grassi Wilma, Lazzati G. Paolo, Stella Rodolfo, Maisetti
Massimo, Di Terlizzi Rita, Olivieri Fulvio, Tencalla Ivonne, Baron
Arturo, Piccoli Rosanna, Merlo Nino,Lemmi M. Antonietta, Sala
Marco, Sala Enrico, Del Pesco Badessi Claudia, rappresentate e
difesi dall’Avv. Mauceri Corrado con domicilio eletto in Genova
Via Palestro 2/3 presso lo studio dello stesso;
contro
il Comune di
Levanto, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso
dall’Avv. Quaglia Mario Alberto con domicilio eletto in Genova,
Via Roma 3/9, presso il suo studio;
la Provincia di La
Spezia, in persona del Presidente in carica, rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Barbieri Piero e Maccione Paola, con domicilio
eletto presso la Segreteria del T.A.R. Liguria,
il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, Ministero dell’Interno- Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di La Spezia-, in persona dei rispettivi Ministri
in carica, tutti rappresentati e difesi per legge
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in
Genova, Viale Brigate Partigiane,2;
l’A.R.P.A.L. -
Agenzia Regionale Protezione Ambiente Ligure, la Regione Liguria,
in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore,
l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 Spezzino;
la Comunità
Montana della Riviera Spezzina;
nei confronti di
Società
Multiprogress S.r.l., in persona del legale rappresentante in
carica, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giovanni Gerbi, Marco
Giannini e Roberto Damonte, elettivamente domicialiata presso lo
studio di quest’ultimo in Genova, Via Corsica, 10/4;
Società Enel
S.p.A., Acam Spezia e Telecom s.p.a., non costituitesi in
giudizio;
con l'intervento ad
adiuvandum di
Associazione
italiana per il World wide fund for nature, Legambiente
volontariato comitato regionale ligure onlus, in persona dei
rispettivi legali in carica, rappresentate e difese dall’Avv.
Casano Michele con domicilio eletto presso il suo studio in
Genova, Via Palestro, 2/3;
per l'annullamento
della concessione
edilizia n. 29 del 31/7/2002 rilasciata dal Capo Settore III LL.PP/Edil.
Pubbl. e Privata del Comune di Levanto alla Società Multiprogress
S.r.l. “ai sensi dell’art. 1 della L. 28 gennaio 1977, n. 10
ed ai fini e per gli effetti delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali ed ambientali di cui all’art. 151 del
D.Lgs 490/1999” in relazione al “P.P. di iniziativa pubblica
relativo alla zona turistico alberghiera D3 in località
Vallesanta in variante connessa al PRG vigente, adottato dal
Comune di Levanto con deliberazione consiliare. 91
dell’11/12/2001”, approvato con decreto del Presidente della
Provincia della Spezia n. 17992/8586 in data 25 marzo 2002; nonchè
per l’annullamento di ogni atto o provvedimento comunque
collegato, connesso, preparatorio, presupposto, antecedente o
conseguente, nessuno escluso od eccettuato ed in particolare del
verbale della “Conferenza dei Servizi, ex p.to 3.2.2
dell’accordo fra le amministrazioni per l’attuazione del
contratto d’area della Provincia della Spezia in sede
deliberante”, tenutasi presso il Comune di Levanto in data 31
luglio 2002, recante l’approvazione del progetto di nuova
edificazione di “residenza turistico alberghiera a quattro
stelle in Loc. Vallesanta”; della delibera della Giunta
Regionale n. 633 in data 21 giugno 2002, con cui la Regione
Liguria “si è pronunciata nel senso che” il progetto de quo
“non debba essere assoggettato a procedura di via ai sensi della
L.R. 38/98”; nonchè occorrendo di tutti gli atti e
provvedimenti di adozione ed approvazione dello S.U.A. relativo
alla Zona D3 Vallesanta già fatti oggetto di impugnativa; del
decreto del Presidente della Provincia datato 25\3\2002 di cui
sopra; della delibera consiliare n. 91 dell’11\12\2001 di
adozione dello S.U.A., del voto cTU della Provinciali La Spezia n.
264 del 21\3\2002, delle delibere consiliari nn. 3\2002, 28\2002
aventi ad oggetto adeguamenti e controdeduzioni sulle osservazioni
allo stesso S.U.A., 4\2001 e 42\2001 relative allo stesso
strumento; del p.U.C. adottato dal Comune di Levanto con delibera
n. 63 del 27\7\2001 nella parte in cui colloca l’intervento de
quo nell’ambito della riqualificazione contratti d’area;
per l’accertamento
e la conseguente
condanna delle intimate amministrazioni al risarcimento dei danni
subiti da parte dei ricorrenti in conseguenza dell’illegittimità
degli atti impugnati;
visto il ricorso ed
i motivi aggiunti con i relativi allegati;
visto l’atto di
costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e della
società controinteressata;
viste le memorie
difensive;
visti gli atti
tutti della causa;
designato relatore
per la pubblica udienza del 9 gennaio 2003 il giudice Dr. Davide
Ponte;
uditi altresì per
il ricorrente l’Avv. Mauceri, per il Comune resistente l’Avv.
Gaggero in sostituzione dell’Avv. Quaglia, per la Provincia
resistente l’Avv. Barbieri, per le società controinteressate
gli Avv.ti Damonte, Gerbi e Giannini e per le associazioni
interveniente l’Avv. Casano;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame
introduttivo del giudizio gli odierni ricorrenti, nella qualità
di proprietari di immobili siti in territorio del Comune di
Levanto nel complesso denominato Club Cala Cristina, esponevano di
aver appreso che in data 26\1\2001 il consiglio comunale aveva
adottato il piano particolareggiato di iniziativa pubblica
relativo alla zona D3 – Vallesanta, contigua agli immobili
suddetti, concernente la costruzione di un grande complesso
ricettivo alberghiero. La zona Vallesanta, interessata da un vasto
incendio nell’estate del 1999, risultava di interesse regionale
ex art. 24 l. 47\85 e vincolata a fini paesistici ex art. 139
d.lgs. 490\99. Il piano suddetto, anche sulla scorta degli impegni
di cui al contratto d’area della Provincia intimata stipulato in
data 22\6\99, ampliava il perimetro della zona D3 come individuato
dalla pianificazione generale vigente (PRG del 1977 con variante
generale del 1997), comprendendo un’area originariamente
ricadente in zona F2 – parchi territoriali.
In seguito alle
osservazioni della commissione edilizia integrata e del comitato
tecnico urbanistico della Provincia odierna resistente,
l’amministrazione comunale procedeva a rielaborare il piano, che
veniva approvato con decreto del Presidente della Giunta
provinciale del 25\3\2002 in variante al PRG, con riserva di
osservazioni e prescrizioni del medesimo comitato tecnico. Con
delibera n. 28 del 2\4\2002 il Comune recepiva le osservazioni
allo strumento attuativo.
Proposto il ricorso
introduttivo avverso gli atti predetti di approvazione, la società
Multiprogress otteneva la concessione edilizia n. 29 del 31\7\2002
sulla base della quale iniziava i lavori di realizzazione del
complesso suddetto; ciò in seguito all’esito positivo della
Conferenza di servizi tenutasi in pari data presso il comune di
Levanto, nell’ambito della quale veniva approvato in via
definitiva il progetto dell’insediamento alberghiero suddetto.
Agli atti impugnati
si muovevano pertanto le seguenti censure:
- violazione della
legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353\2000, eccesso
di potere per difetto di istruttoria, presupposto e motivazione,
alla luce del divieto di edificare per dieci anni su aree
interessate dal fuoco;
- violazione del
contratto d’area della Spezia del 22\6\99, eccesso di potere
sotto i profili del difetto di istruttoria e presupposto per
mancata acquisizione del nulla osta della Soprintendenza;
- violazione della
l.r. 9\93 e del DPR 238\99, eccesso di potere per travisamento dei
fatti, difetto di presupposto e motivazione per illegittima
copertura di corsi d’acqua pubblici;
- violazione degli
artt. 6 n.t.a PP e 9 n.t.a. PRG, eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto di presupposto e motivazione, per
erroneo conteggio geometrico e non urbanistico dei volumi oggetto
di demolizione e ricostruzione;
- violazione del DM
2\4\68, dell’art. 2 l.r. 36\97 e del principio di proporzionalità,
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
presupposto e motivazione, illogicità, per errato calcolo degli
standards;
- violazione del DM
2\4\68, dell’art. 2 l.r. 36\97, della l.r. 24\87, del principio
di proporzionalità e dei principi di pianificazione, eccesso di
potere per travisamento dei fatti, difetto di presupposto e
motivazione, illogicità, per errata progettazione urbanistica del
verde pubblico;
- violazione del
PTC paesistico, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di
motivazione;
- violazione
dell’art. 4 comma 3 DM 2\4\68, eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto di presupposto e motivazione,
illogicità e contraddittorietà, per violazione degli standards
in tema di parcheggi;
- violazione degli
artt. 8 e 9 l.r. 24\87, eccesso di potere per travisamento dei
fatti, difetto di presupposto e motivazione, sviamento per
illegittimo ampliamento del perimetro del piano;
- violazione degli
artt. 8 l.r. 24\87 e 2 l.r. 2\97, del principio di proporzionalità,
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
presupposto e motivazione, illogicità, per difetto di adeguata
illustrazione quale variante al PRG;
- violazione del
PTCP regionale ed incompatibilità del progetto planovolumetrico,
della l.r. 36\97 art. 2 e della l.r. 11\82, eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto di motivazione, illogicità e
contraddittorietà, per illegittima previsione di due soli
organismi edilizi;
- illegittimità
derivata dalla approvazione provinciale, per violazione degli artt.
3 l. 241\90, 4 l. 24\87 e l.r. 36\97, eccesso di potere per
travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione,
sviamento, in quanto il progetto era sostanzialmente analogo a
quello in precedenza non approvato, nonché per genericità delle
prescrizioni date in sede di autorizzazione di massima;
- quali motivi
aggiunti, illegittimità derivata nei confronti della concessione
edilizia, del verbale di conferenza di servizi, nonché
illegittimità della delibera regionale n. 633\2002 che ha escluso
la necessità di VIA per violazione dell’art. 10 l.r. 38\98,
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
presupposto, contraddittorietà ed illogicità.
Le amministrazioni
intimate e la società controinteressata, costituitisi in
giudizio, chiedevano la declaratoria di inammissibilità per
carenza di interesse in capo ai ricorrenti ed il rigetto del
gravame per infondatezza nel merito.
Con ordinanza
cautelare n. 608\2002 questo Tribunale amministrativo regionale
disponeva la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Alla pubblica
udienza del 9\1\2003, in vista della quale le parti depositavano
articolate memorie, la causa passava in decisione.
D I R I T T O
La complessa
vicenda oggetto del presente giudizio concerne l’intervento
assentito in via definitiva, al termine di un lungo iter
procedimentale, con il rilascio della concessione edilizia n. 29
del 31\7\2002, relativo alla realizzazione di un progetto di nuova
edificazione di una residenza turistico alberghiera in località
Vallesanta, in attuazione di uno strumento attuativo approvato con
provvedimenti del pari oggetto di impugnazione in questa sede.
In via preliminare,
occorre procedere ad esaminare le eccezioni formulate dalle difese
delle odierne parti resistenti in termini di inammissibilità del
gravame. In particolare, viene sollevata la questione relativa
alla carenza di interesse al ricorso in capo agli odierni
ricorrenti in ordine all’impugnazione dei titoli edilizi sulla
base dei quali si realizza l’intervento in questione; al
riguardo, viene richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale
espressa in specie attraverso la sentenza n. 397 del 2002. La
necessità di dissipare i dubbi che paiono emergere
dall’impreciso riferimento ad una diversa fattispecie, impone di
riportare testualmente i passaggi richiamati di tale pronuncia:
“la giurisprudenza, anche di questo stesso T.A.R., ha più volte
riconosciuto l’interesse ad impugnare una licenza edilizia
rilasciata a terzi da parte del proprietario di aree vicine a
quelle ove devono realizzarsi le opere, in ragione dello stabile
collegamento con la zona oggetto di intervento, senza necessità
della prova di ulteriori specifici danni. A ben vedere, però, il
presupposto assunto a base di tale enunciazione di principio, è
rinvenibile nella circostanza per cui il contestato intervento
venga ad incidere in modo apprezzabile sugli assetti edilizi,
urbanistici od ambientali relativi all’intera zona considerata,
e quindi implicitamente anche sugli interessi dei soggetti a
questa collegati in modo stabile e concreto. Ed è in questo senso
che la richiamata giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione
del terzo “radicato nella zona”, ad impugnare una concessione
edilizia che consentisse una nuova edificazione oggettivamente in
grado di incidere sull’assetto urbanistico-edilizio della zona
stessa, ovvero che limitasse un’area destinata a verde, o che
intervenisse sui parametri urbanistici garantiti dalle
prescrizioni del P.R.G., o che interessasse i particolari valori
architettonici ed ambientali esistenti, e che quindi determinasse
una apprezzabile modifica dell’assetto territoriale preesistente
nel senso considerato. In altri termini, a giudizio del Collegio,
l’assunto per cui in materia urbanistica si deve riconoscere la
legittimazione attiva ai soggetti proprietari di immobili
confinanti o viciniori con quello oggetto della concessione
edilizia, non può comunque prescindere dalla verifica della
sussistenza in concreto di un loro interesse differenziato, alla
stregua del generale principio che regola l’accesso alla tutela
giurisdizionale amministrativa avverso i provvedimenti della
pubblica amministrazione.”
Il chiaro senso
delle affermazioni di principio appena riportate non può essere
forzato oltre il senso logico delle parole stesse; inoltre, la
fattispecie oggetto della pronuncia richiamata riguardava un
intervento di recupero di un manufatto esistente e oggetto di
precedente sanatoria, la realizzazione del quale non avrebbe
comportato alcun sostanziale peggioramento del carico urbanistico
né di aumento in termini di traffico, atteso che la struttura era
già in precedenza operante ed esistente, pur se in condizioni di
fatiscenza, ed utilizzata a parcheggio. Diversamente, nel caso di
specie oggetto dell’impugnazione sono gli atti sulla base dei
quali si viene a realizzare un nuovo e rilevante intervento
edilizio nelle immediate vicinanze (per uno dei due corpi si può
ragionare in termini di metri) degli immobili di proprietà degli
odierni ricorrenti; in senso contrario, cioè estendendo in
maniera impropria e suggestiva il chiaro principio di cui alle
massime tratte dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale (cfr.
ad es. sentenza n. 855 del 2002), si verrebbe a rendere
sostanzialmente inoperante una norma fondamentale, quale appare in
materia quella di cui all’art. 31 comma 9 l. 17 agosto 1942 n.
1150, come novellato dalla l. 6 agosto 1967 n. 765 - che consente
a "chiunque" di impugnare le concessioni edilizie
ritenute illegittime.
Al riguardo, le
preoccupazioni sottese alla natura del giudizio amministrativo
risultano già poste a fondamento della prevalente opinione
giurisprudenziale che ha escluso in materia la qualificazione in
termini di azione popolare (cfr. ad es. Consiglio Stato sez. V, 13
luglio 2000, n. 3904); quindi, a fronte del dettato normativo e
dei principi generali in tema di interesse concreto ed attuale al
ricorso, ulteriori limitazioni devono essere oggetto di specifiche
considerazioni, derivanti dall’insussistenza di qualsiasi
possibile pregiudizio nella singola fattispecie. In tal senso,
l’eccessiva contrazione dei presupposti per l’impugnativa in
materia, oltre a porsi in evidente contrasto con la chiara
disposizione normativa, viene a stridere con i principi di cui
agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione, sulla scorta dei
quali occorre assicurare una adeguata tutela delle situazioni
giuridiche soggettive, fra le quali non possono che essere
ricompresi gli interessi dei proprietari di immobili al corretto
sviluppo urbanistico ed edilizio della zona.
Va pertanto
ribadito che a seguito del rilascio di un titolo concessorio di
natura edilizia la posizione legittimante alla impugnativa
sussiste in capo a coloro che si trovino in una situazione di
stabile collegamento giuridico con il terreno oggetto
dell'intervento costruttivo autorizzato e che facciano valere un
interesse giuridicamente protetto di natura urbanistica, quale è
quello della osservanza delle prescrizioni regolatrici
dell'edificazione (cfr. ad es. sentenza n. 588 del 2002 di questo
Tribunale e Consiglio di Stato sez. V 30 gennaio 2003 n. 469). Ciò
sussiste nel caso di specie alla luce della proprietà di immobili
contigui in capo agli odierni ricorrenti, i quali verrebbero ad
essere interessati dall’intervento anche in merito
all’utilizzo delle strade nonché delle ulteriori strutture di
rilievo urbanistico ed edilizio valutabili in termini di aumento
del peso insediativo.
Del pari infondata
appare l’eccezione preliminare di inammissibilità per
intervenuta acquiescenza, in quanto non sarebbero state impugnate
le previsioni di cui alla variante generale al PRG del 1997 ed ai
successivi indirizzi pianificatori, immediatamente lesive e delle
quali gli atti impugnati costituirebbero mera esecuzione.
Tale prospettazione
appare prima facie destituita di fondamento, sia in considerazione
delle rilevanti modifiche che hanno interessato nel tempo la
pianificazione attuativa oggetto di impugnazione, sia alla luce
della natura stessa dello strumento di attuazione rispetto alla
pianificazione generale. Al riguardo, sarebbe oltretutto
sufficiente richiamare il contenuto dello strumento approvato con
il decreto impugnato attraverso il ricorso originario, tanto è
vero che la rielaborazione del piano in esame è stata approvata
anche in termini di variante alla vigente pianificazione come
disciplinata dal 1997.
Da ciò ne consegue
l’assoluta inconsistenza nel caso di specie della presunta
acquiescenza: a tale proposito, in materia è stato correttamente
affermato in giurisprudenza come neppure la circostanza che in
sede di conferenza dei servizi ex art. 14, l. 7 agosto 1990 n.
241, l’interessato abbia convenuto sulla conclusione del
procedimento mediante il rilascio della concessione edilizia per
un solo fabbricato, con riserva, peraltro, di verificare e
rivendicare ulteriori diritti edificatori sul terreno interessato,
non precluda l'impugnativa né implichi acquiescenza, dal momento
che questa deve derivare da un atto non equivoco, tale cioè da
non lasciare dubbi sulla volontà dell'interessato di disporre
della propria posizione giuridica soggettiva (cfr. ad es. T.A.R.
Lazio sez. Latina, 17 dicembre 1999, n. 1020). A maggior ragione
va esclusa qualsiasi acquiescenza nel caso de quo dove, a fronte
dell’approvazione di uno strumento attuativo e del successivo
rilascio di una connessa concessione, in variante rispetto alla
vigente pianificazione generale, da nessun atto o comportamento può
trasparire qualsiasi presunto assenso degli odierni ricorrenti a
causa del silenzio mantenuto avverso una pianificazione generale
ormai superata.
Deve pertanto
procedersi all’esame del merito delle censure dedotte. Con il
primo motivo di gravame, ribadito in termini di motivo aggiunto
avverso la concessione edilizia rilasciata successivamente
all’impugnazione dell’approvazione dello strumento attuativo a
monte, parte ricorrente lamenta la violazione della legge n. 353
del 2000 in materia di incendi boschivi, nonché diversi profili
di eccesso di potere, in quanto i titoli edilizi sarebbero stati
rilasciati nonostante la vigenza del divieto di edificare per
dieci anni trattandosi di aree interessate dal fuoco.
Le parti resistenti
eccepiscono da un lato l’irrilevanza della norma statale
richiamata, specie a fronte della normativa regionale che
assumerebbe rilievo preminente in quanto legge speciale in materia
di competenza regionale, dall’altro lato la necessità di
fornire un’interpretazione ragionevole, pena
l’incostituzionalità, della norma citata da parte ricorrente,
tale quindi da circoscrivere gli effetti della stessa; viene
altresì eccepito, nell’ambito delle memorie conclusive,
l’insussistenza nel caso di specie di un’area boscata.
Prima di procedere
ad esaminare la normativa di cui alla legge quadro n. 353 del 2000
ed il rapporto con la legislazione regionale, occorre compiere
alcuni accertamenti in linea di fatto. Innanzitutto, appare
pacifico, in quanto non contestato oltre che desumibile dagli
accertamenti svolti dagli organi comunali, provinciali e dal corpo
forestale dello Stato, che la zona in questione è stata
interessata e percorsa dagli incendi del luglio 1999 (a titolo di
esempio è sufficiente richiamare la nota 31\5\2002 del dirigente
del settore comunale competente, allegata al verbale della
conferenza di servizi di pari data). In secondo luogo, la natura
di area boscata emerge da una serie di elementi: in via di fatto,
assumono rilievo le circostanze desumibili dai verbali e
dall’attività di accertamento svolta dal Corpo forestale dello
Stato (cfr. ad es. verbale del sopralluogo del 18\10\2002) nonché
le risultanze fotografiche prodotte da tutte le parti; in linea di
diritto, emerge pacificamente che l’area in questione risulta
sottoposta a vincolo paesistico ambientale, per effetto dei
decreti ministeriali 3\8\59 e 24\4\85, a norma della legge 1497\39
(attualmente corrispondente all’art. 139 d.lgs. 490\99). Più in
generale, la natura della zona emerge altresì dall’analisi
dello studio organico d’insieme (documenti 43 e ss. di parte
ricorrente), dove si da atto, nella relazione illustrativa, che la
parte superiore è caratterizzato dalla presenza di macchia
mediterranea nonché di alberi di pino; inoltre, dall’analisi
delle tavole 3 e 3 bis, denominate uso del suolo (doc. n. 46 di
parte ricorrente), emerge lo stato anteriore e successivo al
passaggio del fuoco. Al riguardo, premessa la conferma nelle
predette tavole del passaggio del fuoco nella quasi totalità
della zona interessata dall’intervento (parte indicata dalle
linee oblique), la presenza della macchia mediterranea e degli
alberi, in gran parte pini, risulta caratterizzare gran parte
della medesima area: se ciò assume rilievo con particolare
riferimento allo stato ante incendio, stante le finalità della
normativa in questione, trova peraltro conferma nella situazione
successiva, caratterizzata dal riformarsi di analoghe
caratteristiche ambientali.
La destinazione già
in origine prevista per la zona non esclude di per sé la
possibilità di qualificare la stessa in termini di area boscata e
di pregio ambientale, come confermato ad esempio dalle
prescrizioni del piano territoriale di coordinamento paesistico
dove lo sviluppo degli insediamenti deve essere confacente sotto
il medesimo profilo paesistico ambientale, anche attraverso il
mantenimento e la tutela del paesaggio caratterizzato dalla
vegetazione totalmente o anche parzialmente boscata (cfr. ad es.
artt. 69 e 74 n.t.a. del p.t.c.p.).
Tanto premesso,
occorre procedere ad esaminare la normativa richiamata da parte
ricorrente e l’applicabilità della stessa alla presente
fattispecie; a quest’ultimo riguardo, l’analisi della copiosa
documentazione agli atti evidenzia come le amministrazioni odierne
resistenti si siano poste il relativo problema nel corso
dell’iter procedimentale, giungendo ad un esito negativo non
sulla scorta dell’assenza dei necessari elementi presupposti in
linea di fatto nella zona in questione, quanto piuttosto sotto un
profilo strettamente normativo, sulla scorta di una ritenuta
prevalenza delle disposizioni di livello regionale (cfr. documenti
8, 9 e 10 prodotti dalla società controinteressata, relative alle
note rese sul punto dalle amministrazioni comunale, provinciale e
regionale odierne resistenti).
Il corretto
inquadramento della normativa di cui alla legge n. 353 del 2000
impone di richiamare, in via preliminare, il testo dell’art. 1,
a tenore del quale “le disposizioni della presente legge sono
finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del
patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la
qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali
dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione”.
Tale previsione assume rilievo sia al fine di individuare gli
interessi pubblici sottesi ai divieti ed ai limiti dettati
successivamente, sia in ordine al rapporto con le eventuali
disposizioni regionali.
La norma in
concreto rilevante nella presente fattispecie risulta essere
l’art. 10 comma 1 della legge 353 cit., che pertanto appare
opportuno richiamare per esteso: “1. Le zone boscate ed i
pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non
possono avere una dest inazione diversa da quella preesistente
all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la
costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della
pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di
compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone,
stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente
comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al
primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per
dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici
nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti
civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per
detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente
l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale
data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per
cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di
rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse
finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal
Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o
dalla regione competente, negli altri casi, per documentate
situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia
urgente un intervento per la tutela di particolari valori
ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni,
limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal
fuoco, il pascolo e la caccia”.
Il successivo comma
2 statuisce che: “i comuni provvedono, entro novanta giorni
dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'art. 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già
percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei
rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato”. Sulla base
di tale ultima disposizione, le amministrazioni resistenti
ritengono allo stato non operativi i limiti ed i divieti
precedenti in quanto le amministrazioni non avrebbero ancora
ottemperato ai suddetti obblighi amministrativi di accertamento.
Tuttavia, tale prospettazione appare prima facie viziata da
illogicità; infatti, non appare conforme allo spirito della
norma, ai principi generali dell’ordinamento ed al corretto
perseguimento degli interessi pubblici connessi e desumibili
altresì dall’art. 1 della medesima legge 353, ritenere che
l’operatività dei divieti e, più in generale delle
prescrizioni fondamentali della norma, oltretutto caratterizzati
dalla sanzione penale in caso di violazione (dettata dal
successivo comma 4), possa essere subordinata all’effettivo
adempimento di un’attività amministrativa di mera
certificazione ed elencazione, quindi dichiarativa e non
costitutiva. Così ragionando, il perseguimento di principi
fondamentali dello Stato sarebbe subordinato, sine die, alla
volontà di organi amministrativi locali operanti non
nell’ambito delle proprie indefettibili prerogative di
perseguimento del pubblico interesse per le rispettive comunità
locali ma in sede di mera attività di certificazione delegata da
una legge fondamentale dello Stato.
Le considerazioni
appena svolte evidenziano la necessità di richiamare altresì il
successivo comma 4: “nel caso di trasgressioni al divieto di
realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su
soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica
l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio
1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la
demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a
spese del responsabile.” La previsione della sanzione penale per
la violazione del divieto di cui al comma 1 da un lato costituisce
conferma della rilevanza dei principi sottesi alla prescrizione in
esame, dall’altro trova la propria giustificazione proprio in
considerazione della necessità di tutelare interessi considerati
preminenti dall’ordinamento.
Il richiamo della
norma penale impone di prendere in esame uno degli argomenti
utilizzati, in sede di discussione, dalla difesa della società
controinteressata al fine di escludere la rilevanza e
l’applicabilità della norma alla presente fattispecie: si
sostiene infatti che il richiamo all’art. 20 lett c) l. 47\85
limiterebbe l’operatività della norma alle ipotesi dalla stessa
indicate, cioè la lottizzazione abusiva e gli interventi edilizi
nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza della concessione.
Tale prospettazione,
pur se brillantemente esposta, appare suggestiva ed infondata.
Invero, il rinvio operato dalla norma di cui al comma 4 art. 10 l.
353 all’art. 20 lett. c) l. 47 cit. è evidentemente quoad
poenam, cioè solo al fine di individuare la sanzione da
applicare: ciò emerge dal fatto che la norma detta autonomamente
ed in termini esaustivi il comportamento oggetto di sanzione,
limitandosi a non indicare la pena per la quale appunto richiama
altra ipotesi connotata da elementi di analogia sotto il profilo
generale degli interessi pubblici ambientali tutelati; inoltre, la
natura del rinvio emerge altresì dalla successiva indicazione
autonoma delle sanzioni accessorie, non essendo sufficiente il
mero richiamo all’art. 20 suddetto in quanto limitato ai limiti
edittali di pena. Infine, nel caso di specie la zona interessata
risulta comunque sottoposta a vincolo paesistico ambientale (come
indicato nella stessa concessione edilizia impugnata), cosicché
anche sotto tale profilo l’argomento di parte controinteressata
appare inconferente.
Proseguendo
nell’esame dell’art. 10 comma 1 l. 353 cit., l’applicabilità
alla presente fattispecie emerge, in primo luogo, dalla
individuata natura di area boscata della zona in questione; al
riguardo, oltre agli elementi desumibili dalle considerazioni
sopra svolte in ordine alle risultanze delle relazioni descrittive
della macchia mediterranea e degli alberi di pregio esistente,
assumono rilievo l’apposizione del vincolo ambientale e la
necessità di adottare un’interpretazione non restrittiva nella
determinazione della nozione di area boscata (cfr. ad es. in tal
senso, ai diversi ma connessi fini penali dove oltretutto una tale
direzione ermeneutica si percorre solo sulla base di adeguate
cautele, Cassazione penale sez. I, 30 aprile 2001, n. 25935).
In secondo luogo,
la normativa in esame deve prevalere sulle eventuali contrarie
disposizioni di livello regionale: al riguardo, le parti
resistenti richiamano l’art. 46 l.r. 4\99 il quale prevede che
“tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non
possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica
che introduca uno sfruttamento edificatorio delle relative aree
ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a
quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i
mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini
della realizzazione di: a) opere pubbliche o spazi pubblici; b)
opere volte all'antincendio boschivo; c) impianti tecnologici, in
condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da
soggetti privati.”
Peraltro, se la
norma regionale nulla dispone in ordine alla possibilità concreta
di edificare, a tale proposito appare comunque prevalere la
prescrizione statale in oggetto, quale disposizione di legge
successiva, nonché quale norma diretta a disciplinare ambiti ed a
perseguire interessi attribuiti alla sfera di cognizione
principale dello Stato.
Come ha già più
volte ribadito di recente il Giudice delle leggi, la valutazione
della compatibilità costituzionale di una norma deve essere
scrutinata alla luce delle disposizioni costituzionali sulla
competenza vigenti nel momento in cui l’atto in questione è
stato adottato, non rilevando di norma il successivo mutamento del
parametro conseguente all’entrata in vigore del nuovo Titolo V
della Parte seconda della Costituzione (cfr. ad es. Corte Cost. 30
gennaio 2003 n. 13 e 4 dicembre 2002 n. 507).
Secondo il testo
dell’art. 117 Cost. ante riforma del Titolo V, la potestà
legislativa concorrente sussiste per varie materie, fra le quali
alcune in ipotesi possono ricomprendere una parte dell’ambito
tutelato dalla disposizione in oggetto: urbanistica, agricoltura e
foreste. Peraltro, tale potestà legislativa deve sempre essere
esercitata ed inquadrata nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato: orbene, questi ultimi nel caso
di specie risultano espressi dalla legge 353, non solo per la
previsione specifica e letterale di cui all’art. 1 comma 1 (a
tenore della quale appunto le disposizioni della presente legge
sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi
del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la
qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali
dell'ordinamento ai sensi dell'art. 117 della Costituzione), ma
anche alla luce della natura delle disposizioni stesse,
costituenti diretta applicazione di principi superiori
dell’ordinamento previsti e tutelati dagli artt. 2, 9 e 32
Cost.: ciò giustifica altresì la richiamata previsione
dell’intervento sanzionatorio di livello penale.
Inoltre, è pur
vero che lo stesso orientamento sopra richiamato della Corte
costituzionale lascia aperta (“di norma”) la possibilità,
quantomeno in termini di opportunità per un’applicazione
orientata secondo il superiore criterio della ragionevolezza, di
verificare la congruità della disciplina anche alla luce del
rinnovato assetto istituzionale. Anche in tale ottica, peraltro,
la norma statale in esame appare costituire, da un lato, materia
esclusiva ai sensi dell’art. 117 comma 2 lett. s), dall’altro
p rincipio fondamentale ex art. 117 comma 3 per gli ambiti di
competenza residuali facenti capo alla sfera di cognizione delle
regioni (ad esempio governo del territorio, valorizzazione dei
beni ambientali e culturali). Infatti la norma in esame, osserva
il Collegio, appare diretta in via primaria alla tutela
dell’ambiente leso, rappresentato in particolare dal patrimonio
boschivo nazionale.
La Corte
costituzionale (cfr. ad es. sentenze 26 luglio 2002 n. 407 e 20
dicembre 2002 n. 536) ha avuto modo recentemente di precisare che
la tutela dell’ambiente non può ritenersi propriamente una
materia, essendo l’ambiente da considerarsi un valore
costituzionalmente protetto che riguarda altresì campi di azione
amministrativa connessi ma distinti, quali ad esempio il governo
del territorio e la tutela della salute; di conseguenza, le
suddette finalità ambientali possono riguardare anche
provvedimenti su “materie” distinte ma pur sempre legate alla
tutela di un valore di tale rilievo.
Da ciò ne discende
che, comunque, il valore ambiente protetto con la presente
disposizione, dettata dalla discrezionalità del legislatore, ed i
relativi principi non possono che investire anche gli ambiti
eventualmente rimessi alla potestà normativa regionale:
quest’ultima pertanto non può evidentemente derogare alle
indicazioni fondamentali connesse alla tutela del valore suddetto.
Le considerazioni
sin qui svolte e l’analisi della documentazione prodotta
evidenziano la sussistenza degli elementi necessari al fine di
ritenere applicabile nella specie il divieto di cui all’art. 10
comma 1: infatti, accertato il passaggio del fuoco nel luglio del
1999 e la natura boscata dell’area, risulta del pari per tabulas
che, pur a fronte della astratta edificabilità nei termini
(invero ristretti e rispettosi delle peculiarità ambientali del
sito) di cui alla pianificazione preesistente, all’epoca
dell’incendio non era stata rilasciata alcuna concessione
edilizia né risultava proposto ovvero comunque in itinere un
piano attuativo, necessario preliminarmente per la realizzazione
di qualsiasi intervento di tale natura in zona.
Il chiaro tenore
letterale della norma (“è inoltre vietata per dieci anni, sui
predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di
strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta
realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente
l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale
data, la relativa autorizzazione o concessione”) rende di per sé
inconsistenti le diverse opzioni interpretative proposte dalle
difese resistenti.
Del pari
manifestamente infondate appaiono le conseguenti eccezioni di
presunta incostituzionalità della disposizione. A tale proposito,
premesso quanto sopra argomentato in ordine al riparto di
competenze con la normativa regionale, la norma contestata appare
consona ai parametri costituzionali di ragionevolezza sia in
quanto generalmente diretta a tutelare principi fondamentali
dell’ordinamento, sia in quanto le singole prescrizioni appaiono
sostanzialmente rientranti nella discrezionalità del legislatore:
non c’è alcune palese illogicità, atteso che una volta
conferita preminenza alla tutela dei beni collettivi suddetti
costituzionalmente rilevanti, l’imposizione di un limite alle
attività edificatorie svolte nell’interesse strettamente
privatistico appare razionale, possibile, e comunque rientrante
nel richiamato ambito di discrezionalità.
Tanto premesso,
appare conseguentemente fondata la censura dedotta in violazione
dell’art. 10 più volte citato, con il primo motivo del ricorso
principale nonché, con particolare riferimento alla delibera
della conferenza di servizi ed alla conseguente concessione
edilizia, attraverso il primo, in via derivata, ed il secondo, in
via diretta, dei motivi aggiunti.
L’accoglimento
del gravame sotto i profili sin qui evidenziati potrebbe in
astratto comportare l’assorbimento delle ulteriori censure, a
fronte del divieto di edificazione dettato ex lege; tuttavia,
ragioni di completezza impongono l’esame degli ulteriori rilievi
concernenti più in particolare la legittimità del contenuto
dello strumento approvato e della connessa concessione edilizia,
anche al fine di fornire indicazioni eventualmente utili alle
parti in futuro per il prosieguo dell’attività amministrativa.
Va premesso che
gran parte delle censure seguono i rilievi a monte formulati dal
comitato tecnico urbanistico provinciale, ai quali gli atti
successivamente adottati ed oggi impugnati, secondo la
prospettazione ricorrente, non si sarebbero compiutamente
adeguati.
Con il secondo
motivo del ricorso principale, parte ricorrente contesta la
violazione del contratto d’area della Spezia del 22\6\99, nonché
diversi profili di eccesso di potere, per mancata acquisizione del
nulla osta della Soprintendenza.
La censura è
infondata: al riguardo appaiono pertinenti i rilievi svolti dalle
difese delle odierne parti resistenti, relativamente:
all’intervenuta approvazione espressa dello strumento in
epigrafe ai sensi dell’art. 7 l.r. 24\87 (cfr. punto 2 del
decreto provinciale del 25\3\2002), a tenore del quale
l’approvazione, a norma dell'articolo 6, degli strumenti
urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti vincolati, è
comprensiva dell'autorizzazione di massima di cui al primo comma
dello stesso art. 7, prevista fra l’altro dall'articolo 16 del
regolamento di esecuzione della legge 1497\39, approvato con r.d.
3 giugno 1940, n. 1357; all’intervenuto decorso del termine di
cui all’art. 151 d.lgs. 490\99 senza che gli organi statali
abbiano fatto ricorso al relativo potere di annullamento.
La terza censura di
ricorso lamenta l’illegittimità degli atti nella parte in cui
comportano la copertura di corsi d’acqua pubblici. Il vizio
dedotto appare in parte infondato ed in parte inammissibile: nel
primo senso, effettivamente la competente area della Provincia
risulta aver approvato la necessaria deroga per la realizzazione
del ponte sul rio in questione; nel secondo senso, la deroga
stessa è condizionata allo svolgimento di alcuni interventi
previsti dagli stessi atti oggetto di impugnazione, i cui effetti,
in considerazione della pendenza del ricorso e dell’accoglimento
della tutela cautelare richiesta di cui all’ordinanza del
3\10\2002, non possono ancora venire in rilievo per impossibilità
allo stato di dar corso ai lavori stessi.
Con il quarto
motivo di gravame parte ricorrente lamenta l’erroneo conteggio
geometrico e non urbanistico dei volumi oggetto di demolizione e
ricostruzione. Effettivamente, la documentazione che ha
accompagnato l’approvazione degli atti impugnati risulta carente
sotto i profili desumibili dal combinato disposto dell’art. 6
n.t.a dello stesso strumento attuativo, il quale non può che
essere interpretato ed applicato alla luce dei criteri dettati
dall’art. 9 n.t.a. della pianificazione generale vigente.
L’assenza di adeguate relazioni tecniche esplicative, nonostante
i rilievi a suo tempo formulati dal comitato tecnico urbanistico
provinciale, integrano il lamentato difetto di presupposto; né al
riguardo possono richiamarsi le relazioni peritali private
prodotte in causa, in quanto se la tradizionale opinione
giurisprudenziale esclude la possibilità di integrare la
motivazione e gli atti in generale da parte
dell’amministrazione, ciò non può che valere a maggior ragione
per le parti private e con riferimento a documentazione
proveniente da tecnici di parte sempre privata. Pertanto, anche
sotto tale profilo il ricorso appare fondato, risultando carente
il calcolo dei volumi da demolire e ricostruire, anche in
considerazione della rilevanza primaria di tali elementi, in
quanto diretti a determinare la reale dimensione
dell’intervento, alla luce delle vigenti norme di piano sul
punto. A nulla rileva il tentativo di inversione di onere della
prova desumibile dalle difese sul punto della Multiprogress, in
quanto in sede di procedimento amministrativo relativo
all’approvazione di un intervento di tale rilevanza,
l’amministrazione deve farsi carico di verificare il compiuto
espletamento di tutti i necessari accertamenti, sulla scorta e nel
rispetto delle norme di piano vigenti, pena l’illegittimità
dell’attività stessa e dei provvedimenti conseguenti.
Con il quinto
motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la violazione del DM
2\4\68, dell’art. 2 l.r. 36\97 e del principio di proporzionalità,
eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di
presupposto e motivazione, illogicità, per errato calcolo degli
standards che non sarebbe avvenuto sulla base della corretta
categoria commerciale, trattandosi di struttura comunque avente
natura alberghiera. Le parti resistenti eccepiscono
preliminarmente la correttezza del calcolo degli standards fondato
sulla prevalente destinazione residenziale.
Invero, osserva il
Collegio, appare illogica la determinazione degli standards di cui
alla normativa richiamata attraverso il mero riferimento alle
dotazioni previste per gli edifici residenziali tout court; in
tale ottica, la natura delle residenze turistico alberghiere,
l’attività in esse esercitata, di rilievo evidentemente anche
commerciale, rende necessario non applicare acriticamente
standards dettati in ordine ad una diversa attività. Al riguardo,
la giurisprudenza ha avuto modo più volte di considerare in
termini analoghi le residenze turistico alberghiere agli alberghi,
e se ciò è avvenuto in senso favorevole (cfr. ad es. T.A.R.
Campania sez. III, Napoli, 6 agosto 1991 n. 247, in tema di
normativa meno restrittiva per la ristrutturazione di immobili
destinati a semplice residenza: cfr. altresì in termini analoghi
Consiglio Stato sez. V, 14 ottobre 1992, n. 1005), non vi sono
ragioni per adottare distinti criteri nel senso opposto, laddove
le conseguenze siano meno favorevoli. Il logico e comprensibile
favor per il mantenimento di strutture non meramente residenziali
in zone a vocazione turistica perderebbe senso dinanzi
all’applicazione della disciplina dettata per l’avversata
vocazione meramente residenziale; ciò a maggior ragione laddove,
come nel caso di specie, siano previste altresì localizzazioni di
natura e rilievo strettamente commerciale, caratterizzate quindi
dal passaggio di soggetti non residenti in loco.
Con il sesto motivo
di gravame si contesta la errata progettazione urbanistica del
verde pubblico.
E’ pacifico in
giurisprudenza che il "verde pubblico" rappresenta uno
dei cd. standards urbanistici che, nella pianificazione generale,
attengono ai rapporti massimi tra spazi edificabili e spazi
riservati all'utilizzazione per scopi pubblici e sociali:
standards che, dovendo essere previsti in un limite minimo
inderogabile dal d.m. 2 aprile 1968, assolvono ad una funzione di
equilibrio dell'assetto territoriale e di salvaguardia
dell'ambiente e della qualità della vita (cfr. ad es. T.A.R.
Abruzzo sez. L'Aquila, 20 novembre 2001, n. 679).
Nel caso di specie
la contestazione muove dall’assunto che, mentre ai sensi
dell’art. 3 comma 2 lett. c) dal calcolo per le aree per spazi
pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti, vanno escluse le
fasce verdi lungo le strade, le aree di tale natura previste
dall’intervento in esame avrebbero tenuto presente anche zone
situate a diversi livelli, e quindi inutilizzabili, e intorno ai
tornanti della strada a servizio del comprensorio.
Tali assunti
appaiono sostanzialmente confermati dall’analisi della
progettazione approvata; né in senso contrario può meramente
richiamarsi la particolare natura del terreno. A quest’ultimo
riguardo, infatti, se da un lato non è prevista dalla norma
alcuna possibilità di deroga, dall’altro lato la natura della
zona avrebbe dovuto spingere alla ricerca di soluzioni
alternative, suscettibili di rendere l’intervento in oggetto
conforme alle caratteristiche del suolo ed all’attività che ivi
si intende svolgere in futuro. Sarebbe diversamente illogico
ritenere sempre superabili gli standards dettati dalla normativa
vigente al fine di adeguarsi non solo alle caratteristiche della
zona ma addirittura al progetto che i privati ritengono
maggiormente fruttuoso.
Alla luce delle
considerazioni appena svolte, quindi, il ricorso appare fondato
altresì in ordine ai profili dedotti relativamente al necessario
rispetto dei parametri e dei rapporti di cui alla normativa
richiamata di cui al D.M. 2\4\68.
Quanto sopra impone
di ritenere assorbita la successiva censura, per violazione delle
disposizioni del p.t.c.p.: infatti, una volta che si ritiene
illegittima l’approvazione degli strumenti in epigrafe per
carenza delle necessarie determinazioni in ordine agli standards,
anche relativi al verde pubblico, a fronte della futura necessità
di rideterminazione sul punto appare superato il rilievo di cui al
settimo motivo di ricorso, nell’ambito del quale l’unico
aspetto non viziato da genericità della censura risulta ancorato
al trattamento riservato al verde pubblico. Ad analoghe
conclusioni deve giungersi anche in ordine all’ottavo, al nono
ed al decimo motivo di gravame, del pari assorbiti
dall’accoglimento delle censure suddette.
Per quanto concerne
i profili dedotti in ordine all’illegittimità
dell’approvazione da parte del comitato tecnico urbanistico di
un piano sostanzialmente identico al precedente respinto, le
censure appaiono in parte genericamente dedotte, omettendo di
specificare le singole osservazioni non accolte o comunque non
prese in nuova considerazione; per la restante parte le stesse
sono state oggetto di specifica considerazione in sede di esame
dei motivi precedenti. In generale, peraltro, occorre ribadire
come l’approvazione degli strumenti in epigrafe, anche alla luce
della natura e della rilevanza degli interventi realizzandi in
rapporto alle caratteristiche della zona, avrebbero dovuto essere
accompagnate da una maggiore attenzione a tutti i profili
evidenziati in prima battuta dalle stesse singole amministrazioni
odierne resistenti.
Per ciò che
concerne il quattordicesimo motivo di gravame, parte ricorrente
lamenta l’eccessiva apertura delle prescrizioni dettate in sede
di autorizzazione ex art. 7 l.r. 24\87. Invero, tale censura
appare da un lato genericamente formulata, non indicando profili
particolari distinti rispetto a quelli sollevati con i motivi
precedenti, in parte infondata in quanto diretta a contestare le
valutazioni di merito svolte dall’amministrazione, insindacabili
nella presente sede in assenza di specifici profili di illogicità
o travisamento dei fatti.
Relativamente ai
restanti motivi aggiunti, vanno richiamate in via derivata le
considerazioni svolte in ordine ai connessi profili dedotti
avverso gli atti a monte in sede di ricorso principale.
Alla luce delle
considerazioni sopra svolte il ricorso appare fondato sotto i
profili evidenziati; conseguentemente, deve essere disposto
l'annullamento degli atti impugnati.
L’accoglimento
del gravame impone l’analisi della ulteriore domanda proposta da
parte ricorrente, avente ad oggetto il risarcimento dei danni
subiti da parte dei ricorrenti in conseguenza dell’illegittimità
degli atti impugnati.
Pur dinanzi
all’accoglimento di alcuni dei motivi di illegittimità dedotti,
nel caso di specie la domanda di risarcimento proposta non appare
accompagnata da adeguati elementi di prova in merito agli elementi
necessari in materia. In particolare, l’assenza di qualsiasi
indicazione specifica di quale danno i ricorrenti abbiano sino ad
ora patito esclude la necessità di verificare la sussistenza
degli ulteriori presupposti, quali la colpa ed il nesso di
causalità.
Inoltre, nella
presente fattispecie assume rilievo preminente l’intervenuta
sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, e della
conseguente possibilità di proseguire nei lavori, disposta con
ordinanza cautelare n. 608 del 3\10\2002. A tale proposito, la
giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ad es. sentenza n. 1122
del 2002) ha già avuto modo di evidenziare che in generale la
misura cautelare nel processo amministrativo viene ricondotta da
un orientamento giurisprudenziale alla categoria del risarcimento
in forma specifica, quale modalità riparatoria particolarmente
efficace - in funzione preventiva - della lesione di interessi
legittimi. Invero, più che un vero e proprio risarcimento in
forma specifica si è in presenza di una forma di reintegrazione
dell’interesse giuridico violato, la quale ha l’effetto
specifico di impedire il prodursi del danno; la misura cautelare
opera infatti per il futuro in funzione preventiva-inibitoria,
risultando quindi inidonea a restaurare le conseguenze
pregiudizievoli già maturate nella sfera giuridico-patrimoniale
del danneggiato a seguito del fatto illecito storicamente
accaduto. Non può pertanto escludersi che, oltre la lesione
(intesa come trasgressione) della posizione giuridica soggettiva,
residui il danno quale conseguenza pregiudizievole di natura
patrimoniale scaturente dalla lesione; cosicché è ben possibile
che la misura cautelare con funzione reintegratoria, riferita
all’illecito in sé, e non alle conseguenze patrimoniali, sia
inidonea a riparare il danno già verificatosi. In tali ipotesi
grava quindi sul ricorrente la prova, oltre che del (consueto)
nesso di causalità fra il comportamento dell’amministrazione e
il danno sofferto, della stessa esistenza dello specifico danno
che residua dopo l’esecuzione della misura cautelare.
Orbene, nella
presente fattispecie la sospensione interinale dell’efficacia
dei provvedimenti impugnati pare elidere, quantomeno in astratto,
il danno lamentato; né parte ricorrente ha fornito alcun elemento
in ordine alla sussistenza di un danno residuo; tanto è vero che
la domanda di risarcimento risulta genericamente proposta in sede
di epigrafe del ricorso introduttivo e non approfondita
nell’ambito delle memorie conclusive.
Conseguentemente,
la suddetta domanda di risarcimento danni deve essere respinta.
Le spese di
giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria, sez. int. I,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in
epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Respinge la domanda
di risarcimento danni formulata da parte ricorrente.
Condanna le parti
resistenti in solido alla rifusione di spese ed onorari di
giudizio in favore di parte ricorrente e di parte interveniente,
rispettivamente liquidate in complessivi euro 7.500,00
(settemilacinquecento\00) ed euro 2.500,00
(duemilacinquecento\00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in
Genova, nella Camera di Consiglio del 9 gennaio 2003.
L’Estensore Il
Presidente
(D. Ponte) (R.
Vivenzio)
Depositata in segreteria
il…21 FEB. 2003……
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
(Dott.ssa A. Calcagno)
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