Il TAR della Calabria ha sospeso la delibera della Giunta Regionale che ha riaperto la caccia

 Il TAR di Catanzaro (1^ sezione Calabria), con Ordinanza del 18 marzo 2004, n. 177/2004, ha sospeso la Delibera n. 88 del 17/02/2004 della Giunta Regionale della Calabria, che prorogava  di un mese l’esercizio venatorio per le seguenti specie: la Gazza, la Ghiandaia, la Cornacchia Grigia e la Volpe, consentendo la caccia dal 21 febbraio al 21 marzo, nelle sole giornate di sabato e domenica. A seguito dell’ ordinanza l’attività venatoria, dopo il 31 gennaio, è vietata e costituisce reato ai sensi dell’art. 30 comma A della legge 157/92.

Tale decisione è  accolta con favore  dalle associazioni ambientaliste, dagli stessi cacciatori, e da quanti sperano nella corretta applicazione delle Leggi dello Stato.

Solo pochi mesi fa, in data  23.10.2003,  un’analoga ordinanza del TAR della Calabria annullava gli effetti di una delibera della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, Caccia e Pesca, che autorizzava  l’esercizio venatorio allo storno, al passero e al fringuello.

Il maggior rammarico è che l’ordinanza, giunta a conclusione del mese di riapertura della caccia, non ha fermato “l’illegale sterminio”. Come al solito hanno pagato delle “innocenti” ghiandaie, gazze, cornacchie e  volpi.

    Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR), 21  marzo 2004