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Il testo approvato dai deputati dopo le polemiche |
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Il primo sì al decreto delle scorie nucleari |
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(Ddl Camera 4.12.2003) |
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| Via libera della Camera, alla nuova versione decreto sulle scorie nucleari. Il provvedimento, approvato in prima lettura il 4 dicembre, prevede, da un lato, la realizzazione di un deposito solo per le scorie di III categoria (le più pericolose), dall'altro ''la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II categoria''. 'Scompare' dunque il comune di Scanzano Ionico come sito individuato per la realizzazione del deposito unico nazionale sotterraneo. La scelta del nuovo sito, peraltro dovrà essere fatta d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni entro un anno. Nel caso non si giunga a una soluzione in tale sede, sarà il presidente del Consiglio a fare la scelta definitiva. (5 dicembre 2003) | ||
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Articolo 1 1. Il decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TESTO DEL DECRETO Articolo 1. (Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi). 1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale di cui al comma 1, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN Spa), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale di cui al comma 1 dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008. 3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1, ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio. 4. La validazione del sito,
l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del
Deposito nazionale e le attività di supporto di cui all'articolo 3
sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di
conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. Articolo 2. (Attuazione degli interventi). 1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale di cui al comma 1 dell’articolo1, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede: a) soppressa b) soppressa c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4; d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale; e) alle procedure espropriative; f) all'approvazione dei progetti; g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile. 3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3. Articolo 3. (Allocazione dei rifiuti radioattivi). 1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di III categoria ed il combustibile irraggiato. Durante la fase di esercizio, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi sono effettuati presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. 1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo di SOGIN Spa, alla messa in sicurezza ed allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche ed amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo. 1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento. Articolo 4. (Misure compensative e informazione). 1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi. 1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con delibera CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo dei combustibili. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia. 2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
Articolo 5. (Disposizioni di carattere finanziario).
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Articolo 6. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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