Il problema del randagismo non si risolve con l'avvelenamento dei cani

Nel  Comune di Roccabernarda,  da diversi giorni, si assiste ad una diffusa moria di animali domestici, in particolare di cani e gatti, morti verosimilmente per aver ingerito bocconi avvelenati.

 Il Circolo Legambiente di Petilia Policastro (KR), su segnalazione di cittadini e di organi di stampa (Il Quotidiano 25.05.2005), è intervenuto presso il Sindaco del  Comune di Roccabernarda (KR), il servizio veterinario dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5, gli organi di polizia giudiziaria, affinché siano effettuati i dovuti accertamenti in merito, che venga eseguito un esame autoptico sugli animali morti.

 L’utilizzo di questi assurdi “mezzi” per contrastare il dilagante randagismo, oltre a costituire un pericolo per gli animali, costituisce un grave pericolo per l’incolumità della salute pubblica.

 Il randagismo è ancora abbastanza diffuso nei nostri paesi che crea non solo problemi di salute pubblica, ma ancora una notevole confusione di ruoli e di competenze, determinando una scarsa vigilanza del fenomeno.

 Il problema del randagismo  è un fenomeno generato dall’abbandono dell’animale. Ogni anno in tutta Italia sono abbandonati circa 150.000 cani. L’animale è considerato alla stregua di un oggetto o di un giocattolo in cui ci si può disfare  in qualsiasi momento. Fino al 1991, anno entrata in vigore della legge n.281, i cani abbandonati erano catturati dall’accalappiacani e richiusi nei canili comunali e sanitari, erano legalmente soppressi dopo tre giorni. La legge n. 281 stabilisce che i cani non possono essere soppressi. Un cane, trovato a girovagare senza medaglietta e senza tatuaggio, è considerato randagio. L’abbandono dell’animale costituisce reato punibile con sanzioni penali. Il nuovo articolo 727 del codice penale considera l’abbandono come reato di maltrattamento.

 La legge  n. 281 è una legge quadro che stabilisce norme e principi generali ma che rimanda alle regioni il compito di legiferare in materia e quasi tutte le regioni hanno adottato una propria normativa regionale che recepisce le istanze della 281/1991.    

 La legge regionale calabrese, la n. 41 del 1990, prevede l’istituzione dell’anagrafe canina, di competenza del servizio veterinario dell’aa.ss.ll., che tramite un tatuaggio collega ogni cane al proprietario. I servizi veterinari, oltre a dover trasmettere ogni sei mesi una copia aggiornata dell’anagrafe canina, hanno competenza per quanto riguarda l’azione di profilassi, controllo, servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il loro trasferimento presso i canili pubblici. Ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità Montane, spetta il compito della costruzione dei canili e al risanamento delle strutture esistenti, assicurare il ricovero, la custodia, e il mantenimento dei cani, avvalendosi dei contributi destinati a tale attività dalla Regione. I canili pubblici possono essere affidati in gestione, alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell’apposito albo regionale.

 Terminiamo, citando l’art. 1 della L.R. n.41/90 (finalità): “La presente legge,al fine di realizzare sul territorio regionale un corretto rapporto uomo-animale-ambiente, disciplina la tutela delle condizioni di vita degli animali domestici, promuove la protezione degli animali, l'educazione al rispetto degli stessi, gli interventi contro il randagismo e istituisce l'anagrafe canina”.

 Da una prima analisi del quadro normativo sul “randagismo” emergono precise responsabilità e competenze, però ancora oggi scarsamente applicate.