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STATUTO NAZIONALE DI LEGAMBIENTE onlus APPROVATO AL VII
CONGRESSO NAZIONALE - Roma 28, 29 e 30 novembre 2003 Art.
1. Legambiente è un’associazione di cittadini a
diffusione nazionale che opera per la tutela e
la valorizzazione della natura e dell’ambiente (con l’esclusione
dell’attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui
all’art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22), delle risorse
naturali, della salute collettiva, delle specie animali
e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio
e del paesaggio; a favore
di stili di vita, di produzione e di consumo e per una formazione
improntati all’ecosviluppo
e a tutela dei consumatori, ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra
gli esseri umani,
gli altri esseri viventi e la natura. Legambiente non ha fini di lucro e
non può distribuire utili,
né direttamente, né indirettamente. L’associazione
assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (onlus). Tale
acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene
inserito in ogni
comunicazione e manifestazione esterna alla medesima. L’associazione
è inoltre iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale ai
sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000. L’associazione oltre
all’acronimo Onlus può utilizzare
nella comunicazione sociale la locuzione Associazione di promozione
sociale, o l’acronimo
Aps, quale ulteriore peculiare segno distintivo. Art.
2. Legambiente: -
Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; -
Promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ambiente e
alla definizione della propria
qualità della vita, favorendo una migliore organizzazione sociale ed una
modifica dei
comportamenti individuali e collettivi; -
Promuove esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla
difesa dell’ambiente, favorendo
il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale
e culturale; -
Persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e
vegetali, dell’ambiente; -
Interviene nel campo dell’educazione e della didattica per favorire nei
giovani una coscienza sensibile
ai problemi dell’ambiente e di un equilibrato rapporto tra essere umano
e natura; -
E’ un’associazione pacifista e non violenta, si batte per la pace e la
cooperazione fra tutti i popoli
al di sopra delle frontiere e delle barriere di ogni tipo, per il disarmo
totale nucleare e convenzionale; -
Si batte per un nuovo ordine economico internazionale, agendo per la
soluzione dei problemi ambientali,
alimentari, tecnologici, sanitari, finanziari, culturali dei Paesi in via
di sviluppo,
attuando iniziative e promuovendo attività di carattere informativo,
formativo e di
intervento diretto su tali realtà, in armonia con i locali programmi di
sviluppo; -
Lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia, di
discriminazione e di emarginazione; -
Opera sui temi della conoscenza, della ricerca, del rapporto tra scienza,
cultura e lavoro, per
rompere le forme di esclusione dalla conoscenza, promuovere la diffusione
della cultura e
formare una coscienza scientifica diffusa; -
Favorisce le attività motorie non lesive dell’ambiente e dell’uomo,
promuovendo lo sport come
strumento di conoscenza e valorizzazione del corpo, dell’ambiente
naturale e del loro rapporto; -
Per il raggiungimento dei fini sociali, utilizza gli strumenti processuali
che ritiene di volta in volta
più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi,
denuncie e querele, la
costituzione di parte civile nei processi penali, l’intervento nei
giudizi civili, amministrativi e
contabili; -
Non svolge attività diverse da quelle di solidarietà sociale ad
eccezione di quelle ad essa direttamente connesse. Art.
3. Legambiente, pur non svolgendo attività diverse da
quelle previste dallo scopo sociale all’art.1,
si propone per l’affermazione dello stesso: a)
produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico,
politico, culturale, didattico, attraverso
qualsiasi mezzo di divulgazione; b)
svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri
organismi seminari, assemblee, incontri,
corsi di specializzazione, di qualificazione e formazione, borse di
studio, dibattiti,
conferenze, convegni, anche all’estero, attinenti allo scopo sociale; c)
gestire attività di carattere sociale, culturale, ed economico ed ogni
altra iniziativa negli enti locali,
luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la
preparazione culturale riferita
allo scopo sociale; d)
promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi
specifici di carattere ecologico,
ambientale, territoriale e socio economico; e)
organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale. il risanamento di
strutture urbane, la
bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne,
il recupero di terre incolte,
il disinquinamento di zone agricole e industrializzate; f)
organizzare qualsiasi attività, come a titolo di esempio, gite,
escursioni, campi scuola, per estendere
la conoscenza di zone di interesse ecologico e naturalistico; g)
produrre e vendere stampati, anche periodici, materiale didattico,
audiovisivi, filmati ed altro materiale
attinente lo scopo sociale; h)
con deliberazione del Comitato Direttivo compiere tutti gli atti e
concludere tutte le operazioni contrattuali
di natura immobiliare, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare,
compresi gli
affidamenti presso Istituti Bancari, necessarie ed utili alla
realizzazione degli scopi sociali; i)
promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità,
biologici e promozionali con
punti vendita realizzati in proprio o da terzi, in ottemperanza agli scopi
sociali; j)
promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini,
al fine di salvaguardare e/o
recuperare l’ambiente; k)
stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni; l)
promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e
delle norme poste a tutela
della fauna, della flora e dell’ambiente, nel quadro delle leggi
regionali, nazionali e internazionali vigenti; m)
gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della
fauna, aree siti e zone di
importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e
delle relative strutture,
nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti. n)
promuovere progetti, programmi e Convenzioni nazionali e internazionali
per la conservazione e
lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del
Paese: Alpi, Appennini,
Pianura Padana, coste, piccole e grandi isole, sistema vulcanico; o)
promuovere attività di formazione, prevenzione e di intervento in
emergenza in ambito di protezione
civile; p)
promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione nei paesi in
via di sviluppo nonché
iniziative di educazione allo sviluppo, in Italia e nei Pvs, inviare
personale volontario
destinato ad attuare progetti di intervento e organizzare attività di
formazione in loco
per i suddetti volontari e intrattenere a tal fine contatti con gli
organismi comunitari e nazionali
deputati a riconoscere e finanziare tale attività; q)
promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al
soddisfacimento dei bisogni
primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana,
all’autosufficienza alimentare,
alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali,
all’attuazione e al consolidamento
dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale
dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo
sostenibile che
valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla
tutela dei valori ambientali,
al miglioramento della condizione femminile e dell’infanzia, al sostegno
della
promozione della donna. Art.
4. Legambiente, al fine di promuovere gli scopi
sociali presso i ragazzi, gli studenti, gli insegnanti e
il mondo della formazione, della ricerca e dell’università: a)
valorizza il rapporto tra scuola ed altri soggetti sul territorio, in
proprio e in collaborazione con
Enti, Istituti, Associazioni, impegnandosi nella costituzione e gestione
di centri territoriali per
l’educazione ambientale, con funzione di documentazione, di
organizzazione di attività educativa,
di formazione, aggiornamento e di qualificazione professionale, per
studenti, insegnanti
ed educatori, di sperimentazione e di ricerca; b)
promuove l’elaborazione di una normativa scolastica, anche in
collaborazione con altre associazioni, con
movimenti, con sindacati, che renda praticabile e diffusa, nella scuola,
la presenza
di iniziative di cui allo scopo sociale; c)
promuove, elabora, realizza e gestisce iniziative, servizi e progetti nel
campo della formazione e
dell’aggiornamento culturale e professionale del personale della scuola,
in tutte le sue
componenti, e di chiunque sia impegnato in attività di cui allo scopo
sociale, nonché tutte
le attività necessarie ad esso collegate, secondo quanto previsto dalle
leggi nazionali e regionali
e dalle direttive e regolamenti dell’Unione Europea in materia di
formazione, riconversione e
qualificazione professionale; d)
realizza, in Italia e all’estero, scambi culturali, ricerche,
consulenze, sperimentazioni innovative, anche
in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali, sulla
formazione, in campo
metodologico e didattico, in funzione di quanto indicato negli artt. 2,3 e
4 del presente Statuto; e)
promuove programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche
nell’ambito scolastico, e di
iniziative volte all’intensificazione degli scambi interculturali tra
l’Italia e i paesi in via di sviluppo
con particolare riguardo a quelli tra giovani. Legambiente
può svolgere attività strumentale accessoria e direttamente connessa per
il raggiungimento degli
scopi statutari. Art.
5. Nel rispetto dalle indicazioni dello Statuto,
Legambiente si dota di tutti gli strumenti tecnici,
politici, e amministrativi, ritenuti utili per raggiungere i propri fini.
Può, inoltre, con delibera
del Comitato Direttivo, aderire, stringere alleanze, rapporti, stipulare
accordi di collaborazione con
altre organizzazioni italiane ed estere che perseguano finalità analoghe,
in tutto o in
parte. Art.
6. Tutti hanno facoltà di iscriversi a Legambiente e
di portare il proprio contributo, secondo disponibilità
e capacità, nelle scelte e alle attività dell’associazione.
L’iscrizione comporta l’accettazione
delle norme del presente Statuto e il versamento della quota associativa annuale.
Pur
esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche
–quali a titolo esemplificativo: ordinario,
giovane, sostenitore, insegnante...- si garantisce una disciplina uniforme
del rapporto associativo,
non incidendo esse sui diritti dei soci. E’ espressamente esclusa la
temporaneità della
partecipazione alla vita associativa. La quota è intrasmissibile e non
rivalutabile. Art.
7. Gli organi nazionali di Legambiente sono: -
il Congresso -
il Consiglio Nazionale -
il Comitato Direttivo nazionale -
il Presidente / la Presidentessa e il Direttore Generale / la Direttrice
Generale -
la Segreteria -
il Collegio dei Garanti -
il Collegio dei Sindaci revisori Art.
8. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto pe r
l’approvazione delle modifiche statutarie e
per la nomina degli organi direttivi. Il voto può esprimersi anche per
delega secondo le norme
stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale. Tutti i soci maggiorenni
possono essere eletti negli
organismi dirigenti e in quelli di garanzia, di qualsiasi istanza e
livello dell’associazione. Vi
è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all’interno di
Legambiente e incarichi di pari livello ricoperti
all’interno di partiti, sindacati ed altre organizzazioni di tale
natura, per quanto concerne
il livello regionale e nazionale. E’ inoltre stabilita
l’incompatibilità tra cariche esecutive territoriali
di Legambiente e cariche amministrative esecutive di amministrazioni
locali e di enti
di gestione territoriale. Solo per quanto concerne gli enti di gestione
territoriale è possibile prevedere
deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall’organismo Direttivo
competente di
Legambiente al Collegio dei Garanti e concessa per comprovate e motivate
ragioni, e per iscritto, dal
Collegio stesso. La deroga può avere fine nel momento in cui richiesta in
tal senso venga
avanzata allo stesso modo all’organismo Direttivo competente o invece
ritirata dal Collegio dei
Garanti che l’ha concessa. Art.
9. Un socio, un Circolo o una base associativa
decadono per dimissioni, mancato rinnovo della
tessera o della adesione annuale, ovvero per espulsione qualora il
comportamento del socio, del
Circolo o della base associativa siano in contrasto con i principi e le
finalità dell’associazione
o ne danneggino gravemente l’immagine e gli obiettivi. La decisione
spetta al Comitato
Direttivo nazionale, che ne dà immediata comunicazione al Collegio dei
Garanti. Il socio,
la base associativa o il Circolo dichiarati decaduti o espulsi possono
fare ricorso scritto al
Collegio dei Garanti entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di
decadenza o di espulsione. Il
Collegio dei Garanti deve formulare risposta motivata entro 60 giorni. Art.
10. Le decisioni degli organismi dirigenti sono valide
solo in presenza almeno del 50% + 1 dei
membri in carica nei seguenti casi: a)
approvazione dei bilanci; b)
elezione delle istanze esecutive; c)
definizione delle norme di convocazione e svolgimento dei Congressi; d)
determinazione delle quote sociali annuali; e)
convocazione di Congresso straordinario; f)
delibere di espulsione o decadenza dei soci; g)
delibera di decadenza da membro del Comitato Direttivo o del Consiglio
Nazionale. Art.
11. Le modalità di decadenza di un membro del
Consiglio Nazionale o Comitato Direttivo ai
vari livelli vengono stabilite dagli stessi con la maggioranza di 2/3. Art.
12. Le decisioni degli organi dirigenti avvengono
normalmente mediante votazione palese. Si
ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda il 20% dei presenti. Art.
13. Nello svolgimento dei Congressi deve essere
garantita la possibilità di presentare e accogliere mozioni
e proposte di modifica allo Statuto purché raccolgano il 2% dei voti.
Nelle elezioni
degli organismi dirigenti è ammessa la presentazione di più liste purché
presentate da almeno
il 3% degli aventi diritto al voto. In caso di presentazione di più liste
di candidati si applica
il sistema della proporzionale pura. Qualora sia presentata un’unica
lista concordata di candidati
e si proceda alla votazione segreta il numero di preferenze esprimibili è
pari al 50% degli
eleggibili. Art.
14. Il Comitato Direttivo ai vari livelli e il
Consiglio nazionale di Legambiente possono cooptare
nuovi membri in aumento o in sostituzione di quelli decaduti o revocati.
Le cooptazioni possono
essere fino ad 1/4 in sostituzione e fino a 1/4 in aumento e purché
nell’insieme non
si superi il 50% dei membri eletti dal Congresso. Art.
15. Il Congresso nazionale si svolge di norma ogni 4
anni ed è il massimo organismo dirigente dell’associazione.
Il Congresso nazionale è preparato attraverso i Congressi territoriali dell’associazione,
secondo le norme stabilite dal Comitato Direttivo nazionale uscente. Art.
16. I Congressi nazionali straordinari possono essere
convocati per deliberazione del Consiglio nazionale
approvata dal 50% +1 dei suoi componenti o su richiesta di 1/3 dei
comitati regionali
che rappresentino 1/5 degli iscritti. Art.
17. Il Congresso Nazionale ha il compito di: -
discutere, definire e approvare il progetto associativo; -
approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale; -
eleggere il Comitato Direttivo nazionale e il Consiglio nazionale; -
eleggere il Collegio nazionale dei Sindaci revisori dei conti; -
eleggere il Collegio dei Garanti; -
deliberare in merito all’eventuale scioglimento dell’associazione. Art.
18. Fanno parte del Consiglio nazionale: i membri
eletti dal Congresso, i Presidenti e i Segretari regionali
regolarmente eletti, i membri del Direttivo nazionale. Art.
19. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno una volta
l’anno sotto la presidenza del Presidente nazionale
ed ha come scopo l’aggiornamento e la modifica delle indicazioni
congressuali e la definizione degli obiettivi politici e organizzativi di
Legambiente. Può convocare il Congresso nazionale
straordinario. Il
Consiglio nazionale viene convocato dal Comitato Direttivo o dal
Presidente. Può inoltre essere convocato
qualora lo richiedano il 30% dei suoi componenti. La
convocazione avverrà con avviso da affiggersi presso la sede nazionale e
da spedirsi via fax, ovvero
postel o strumento analogo almeno 10 giorni prima di quello fissato per la
riunione. L’avviso
deve contenere l’indicazione del luogo, anche diverso dalla sede
nazionale purché in Italia,
dell’ora e degli argomenti all’o.d.g.. Le
deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei
consiglieri intervenuti. Le
deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle assemblee. Art.
20. Fanno parte del Comitato Direttivo nazionale i
membri eletti dal Congresso, la Presidenza nazionale
del Centro d’Azione Giuridica di Legambiente, la Presidenza del Comitato
scientifico,
i Presidenti dei Comitati Regionali. Art.
21. Il Comitato Direttivo nazionale si riunisce con
periodicità trimestrale ed è il massimo organo
di direzione politica di Legambiente tra un Congresso e l’altro. Viene
convocato dal Presidente
o qualora lo richieda il 30% dei suoi componenti. Le modalità di
convocazione sono le
stesse previste per il Consiglio nazionale al precedente art. 19.Le sue
deliberazioni sono adottate col
voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità
prevale il voto del
Presidente. Le deliberazioni sono trascritte sul libro verbali delle
assemblee. Il
Comitato Direttivo ha il compito di: -
applicare le decisioni congressuali; -
seguire le indicazioni del Consiglio nazionale; -
convocare il Consiglio nazionale stabilendone le regole; -
eleggere tra i suoi membri il Presidente nazionale, il Direttore Generale,
la Segreteria nazionale, l’Amministratore e determinare le modalità di
funzionamento di tali organi; -
eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico; -
eleggere la Presidenza nazionale del Centro d’Azione Giuridica; -
controllare l’applicazione e il rispetto dello Statuto e delle norme
emanate nell’interno dell’associazione; -
approvare i bilanci annuali di Legambiente su proposta della Segreteria
nazionale; -
stabilire le quote sociali annuali; -
convocare annualmente l’assemblea dei Circoli. Art.
22. Il Presidente nazionale rappresenta tutta
l’associazione, convoca e presiede gli organismi
dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento. E’ membro di diritto
della Segreteria nazionale. In
particolare convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato
Direttivo Nazionale e
la Segreteria nazionale. Art.
23. Il Direttore generale coordina l’attività
interna dell’associazione e garantisce il rapporto tra
la sede nazionale e le sedi locali. In assenza del Presidente nazionale,
svolge funzioni di vice/Presidente,
compresa la rappresentanza legale dell’associazione. E’ membro di
diritto della Segreteria
nazionale. Convoca e presiede almeno ogni due mesi la riunione dei
responsabili regionali. Art.
24. Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale
dell’associazione nazionale sia in giudizio
che nei confronti di terzi. La
rappresentanza in giudizio dell’associazione nazionale è altresì
attribuita ai Presidenti regionali. Art.
25. La Segreteria nazionale coadiuva il Direttore
Generale e il Presidente nell’esercizio delle
loro funzioni ed in particolare coordina le attività dei gruppi di lavoro
e dei vari settori di intervento;
propone il bilancio al Comitato Direttivo Nazionale per l’approvazione. Art.
26. L’amministratore, salvo revoca del Comitato
Direttivo, dura in carica 4 anni, è rieleggibile ed
è dispensato dal prestare cauzione. Può, al pari del Presidente e del
Direttore Generale, a
firme disgiunte, aprire e movimentare conti correnti sia bancari che
postali e, con delibera del
Comitato Direttivo, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura
immobiliare e mobiliare, richiedere
mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari. Art.
27. Il Comitato Scientifico è organismo di consulenza
e ricerca di Legambiente. Opera in completa
autonomia ma in stretto contatto con il Comitato Direttivo nazionale. Ne
fanno parte esperti
particolarmente impegnati nei vari temi che costituiscono i campi di
intervento di Legambiente. Art.
28. Il Comitato Direttivo nazionale nomina la
Presidenza del Comitato scientifico, composta da
uno o più presidenti e da un coordinatore nazionale. Approva altresì la
designazione dei
membri del Comitato stesso, su proposta della Presidenza del Comitato
scientifico, dei membri
del Comitato Direttivo nazionale, o dei Comitati regionali. Art.
29. Il Centro di Azione Giuridica di Legambiente,
articolato in Centro nazionale e Centri regionali
e locali, è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative
giudiziarie e legali di Legambiente.
Opera in autonomia e in collegamento con gli organismi dirigenti dell’associazione.
E’ luogo di studio e di elaborazione e si pone al servizio dei cittadini
singoli ed
organizzati per la consulenza e l’assistenza in materia di promozione e
tutela dell’ambiente e
dei diritti civili. Interviene nell’ambito del procedimento di
formazione degli atti normativi e del
procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi che condividono gli
intenti del Centro e
si conformano allo spirito del presente Statuto. Art.
30. Su designazione dell’assemblea nazionale del
Centro di Azione Giuridica di Legambiente, il
Comitato Direttivo nomina la Presidenza nazionale del Centro di Azione
Giuridica, composta
da uno o più presidenti e da un segretario nazionale. Il
Comitato Direttivo regionale, su designazione dei membri del Centro di
Azione Giuridica regionale nomina
il Presidente del Centro di Azione Giuridica regionale. Art.
31. I responsabili regionali con la Segreteria
nazionale, nella riunione convocata dal Direttore generale,
elaborano e organizzano le campagne e le attività, nell’ambito del
programma indicato dal
Comitato Direttivo nazionale. Art.
32. Sono organi decentrati di Legambiente i Comitati
regionali, i Comitati delle Provincie Autonome
– che sono organizzati come i Comitati regionali e ne hanno gli stessi
poteri - ed i Circoli.
I Comitati regionali sono autonomi per quanto concerne il loro ambito
territoriale, si organizzano
sul territorio regionale secondo autonome decisioni e operano secondo le
modalità e
gli intenti del presente Statuto. In particolari ambiti territoriali è
possibile costituire organismi di
coordinamento con carattere autonomo tra Circoli e tra Comitati regionali.
I Comitati regionali delle
regioni con statuto speciale possono adottare, d’intesa con il Comitato
Direttivo nazionale,
misure atte a corrispondere alle loro esigenze specifiche. Sono
base associativa dei Comitati regionali tutti i soci che ricadono nel loro
ambito territoriale. Per
costituire un Circolo è necessaria l’affiliazione a Legambiente
nazionale, da rinnovare annualmente, previo
consenso del Presidente o del Segretario del Comitato regionale di
appartenenza. In
caso di mancato consenso, i promotori del Circolo possono ricorrere al
Direttivo regionale che
decide sull’affiliazione. Art.
33. Gli Statuti dei Comitati regionali sono informati
ai principi statutari di Legambiente. Gli
organi dirigenti collegiali dei Comitati regionali hanno modalità di
elezione e svolgono compiti analoghi
a quelli dei corrispondenti organi nazionali e funzionano con le medesime
modalità. Essi
sono: Direttivo regionale e Segreteria regionale. Il Presidente regionale
e il Segretario regionale vengono
eletti dal Direttivo regionale; essi coordinano le attività
dell’associazione e disgiuntamente hanno
la rappresentanza legale del Comitato regionale. Il
Congresso regionale può decidere eventuali modificazioni nella struttura,
nella elezione e nella
denominazione degli organi dirigenti del Comitato regionale. Art.
34. I Congressi regionali si svolgono di norma almeno
ogni quattro anni con le modalità proprie
del Congresso nazionale. Art.
35. Il Direttivo regionale ha facoltà di convocare il
Congresso regionale straordinario con il voto
favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Art.
36. Su proposta motivata della Segreteria nazionale, il
Comitato Direttivo nazionale delibera lo
scioglimento degli organismi dirigenti dei Comitati regionali. La
Segreteria nazionale, nella sua prima riunione successiva alla delibera di
scioglimento, designa un
Coordinatore regionale, fornito di pieni poteri compreso quello della
rappresentanza legale dell’associazione
di cui all’art. 24. Il
Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del
Comitato regionale e di preparare
un congresso regionale straordinario per l’elezione dei nuovi organi
direttivi da tenersi entro
sei mesi dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi
organismi dirigenti il
Coordinatore cessa dalla carica. Avverso
il provvedimento di scioglimento di cui al primo comma può essere
proposto, entro trenta
giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio dei Garanti i quali
decidono per la conferma
o l’annullamento entro quaranta giorni. Il ricorso non ha effetti
sospensivi. Art.
37. Su proposta motivata della Segreteria regionale, il
Comitato Direttivo regionale, sentita la
Segreteria nazionale, delibera lo scioglimento degli organismi dirigenti
dei Circoli. La Segreteria regionale,
nella sua prima riunione successiva alla delibera di scioglimento, designa
un Coordinatore del
Circolo con pieni poteri. Il
Coordinatore ha il compito di garantire la continuità operativa del
Circolo e di preparare un Congresso
straordinario di Circolo per l’elezione dei nuovi organi direttivi da
tenersi entro tre mesi
dal provvedimento di scioglimento. Con l’elezione dei nuovi organismi
dirigenti il Coordinatore cessa
dalla carica. Avverso al provvedimento di scioglimento di cui al primo
comma può essere
proposto, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso al Collegio
dei Garanti, i quali
decidono per la conferma o l’annullamento entro quaranta giorni. Il
ricorso non ha effetti sospensivi. Art.
38. Possono aderire a Legambiente circoli territoriali,
associazioni di settore, di categoria, cooperative,
istituti, altre realtà organizzate, che conservano la loro autonomia e i
loro organismi dirigenti,
purché adottino la tessera sociale e il presente Statuto. Art.
39. In casi straordinari, con il consenso degli
organismi dirigenti nazionali, oltre che regionali, possono
essere previste altre forme di tesseramento sociale. Art.
40. Il Collegio dei Sindaci revisori, ai vari livelli,
è eletto dai rispettivi congressi ed ha il compito
di controllare l’andamento amministrativo dell’associazione, la
regolare tenuta della contabilità,
la corrispondenza dei bilanci alle scritture. Esso presenta annualmente al
Comitato Direttivo,
una relazione sui bilanci consuntivi dell’associazione. E’ composto da
tre membri effettivi
e due supplenti scelti preferibilmente fra i soci. Resta in carica quattro
anni ed elegge nel
suo seno il Presidente. Art.
41. Il collegio dei Garanti, istituito a livello
nazionale, è eletto dal Congresso nazionale tra i
soci che non siano membri di alcun organismo dirigente di Legambiente e
resta in carica quattro anni.
E’
composto al massimo di nove membri, elegge nel proprio seno un Presidente
e stabilisce le proprie
norme procedurali. Il
Collegio esamina i casi disciplinari che gli vengono deferiti dalle
istanze dell’associazione o dai
singoli soci e decide su essi, previa istruttoria, emettendo un
provvedimento scritto motivato entro
60 giorni. E’ organo di riesame per i casi di cui agli artt. 8,9,36,37
secondo quanto ivi previsto. Art.
42. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è
indivisibile ed è costituito : a)
dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione; b)
da tutti gli avanzi di gestione accantonati negli esercizi precedenti. L'associazione
trarrà le proprie risorse finanziarie: 1)
dalle quote associative, dai contributi, erogazioni e lasciti diversi; 2)
dai contributi annuali e straordinari degli associati; 3)
da convenzioni con enti pubblici e/o privati; 4)
da raccolte pubbliche occasionali di fondi mediante campagne di
sensibilizzazione; 5)
da tutti gli altri proventi, derivanti da attività direttamente connesse,
eventualmente conseguiti
dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività
istituzionale. E’
vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione
ovvero di fondi o riserve durante
la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte per
legge o siano effettuate a favore di onlus che per legge, statuto o
regolamento fanno parte delle
medesima ed unitaria struttura. Si considerano in ogni caso distribuzione
indiretta di utili
o di avanzi di gestione: a)
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o
partecipanti, ai fondatori, ai
componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a
qualsiasi titolo operino
per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano
erogazioni liberali
a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai
loro affini
entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o
indirettamente controllate
o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro
qualità di
soci. Sono fatti salvi i vantaggi accordati a soci, associati o
partecipanti e ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali, aventi significato puramente onorifico e
valore economico modico; b)
l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni
economiche, siano
superiori al loro valore normale; c)
la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo
di emolumenti individuali
annui superiori al compenso massimo previsto dal dpr 10 ottobre 94 n.
645 e dal dl 21 giugno 95 n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 95 n.
336, e successive integrazioni
e modificazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per
azioni; d)
la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari
finanziari autorizzati, di
interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni genere, superiori di
4 punti al
tasso ufficiale di sconto; e)
la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori
del 20% rispetto a
quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime
qualifiche. Gli
eventuali utili o avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art.
43. Tutte le basi associative aderenti, le istanze
territoriali e regionali, conservano la propria autonomia
giuridica, amministrativa e patrimoniale. Art.
44. In caso di scioglimento del rapporto associativo
per qualsiasi ragione e motivo, il socio e
i gruppi associati recedenti non hanno diritto di pretendere quota alcuna
del patrimonio sociale né
restituzione di quota associativa. Art.
45. Gli organi dirigenti nazionali dell’associazione
non rispondono delle obbligazioni assunte dalle
basi associative territoriali. Art.
46. Il rendiconto economico finanziario
dell’associazione comprende l’esercizio sociale che
va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno, deve informare circa la
situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata
indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta
in essere accanto all’attività istituzionale e alle attività
direttamente connesse. Il
rendiconto deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi,
lasciti ricevuti e deve essere
accompagnato da una relazione scritta sia sulle attività istituzionali
che su quelle direttamente connesse.
In relazione alle attività direttamente connesse e al volume delle
attività complessivamente
svolte l’associazione tiene le scritture contabili previste dalle
disposizioni di
cui all’art. 25 del D.Lgs 460/97. Indipendentemente dalla redazione del
bilancio annuale, l’associazione,
per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro
quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale
devono risultare, anche a
mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate
e le spese relative a
ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di
sensibilizzazione. L’approvazione del
bilancio consuntivo deve essere effettuata entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio o qualora
ne ricorressero i presupposti entro sei. Il bilancio preventivo va
approvato alla stessa scadenza
del consuntivo. Bilancio consuntivo e preventivo dovranno essere
depositati presso la
sede nazionale otto giorni prima della loro approvazione. I bilanci
approvati, oltre ad essere trascritti
sul libro verbali, saranno depositati presso la sede nazionale e
consultabili da parte di tutti
gli associati. Art.
47. Gli apparati direzionali e tecnici sono costituiti,
nel rispetto del principio del volontariato attivo,
dagli iscritti i quali potranno essere chiamati a svolgere anche attività
di collaborazione retribuita
secondo i criteri stabiliti da appositi regolamenti tra le parti. Art.
48. Qualsiasi decisione in merito allo scioglimento e
al patrimonio di Legambiente dovrà essere
presa dal Congresso e dovrà raccogliere almeno i 2/3 dei voti. Il
patrimonio sarà comunque devoluto
ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica
utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge e sentito il parere dell’organo di
controllo di cui all’art.3,
comma 190, legge 23 dicembre 1996 n. 662. Art.
49. Per tutto quanto non previsto espressamente dal
presente Statuto si rimanda alla normativa
vigente in materia.
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